Introduzione
1. Tracce di una biografia
Della vita e carriera di Emilio Macro[16], giurista della prima metà del III secolo d.C.[17], si sa molto poco[18].
Non si conosce neppure il nome completo: nell'index Florentinus risulta solo Macer, mentre il nomen Aemilius compare attestato in tre inscriptiones nei Digesta giustiananei[19].Sin dal secolo scorso è stata avanzata l’ipotesi, peraltro senza conferme sinora nelle fonti, di una sua ascendenza senatoria e di legami con M. Aemilius Macer[20], legatus Augusti pro praeÂtore, consul designatus in un’iscrizione di Timgad del 144 d.C.[21], e padre di M. Aemilius Macer Saturninus[22], legatus Augusti pro praetore di Numidia tra il 172 e il 174 d.C.[23] e consul suffectus nel 174 d.C.[24]. Di questi sono attestati due figli, M. Aemilius Macer Dinarchus[25] e M. Aemilius Macer Saturninus[26], il quale può essere probabilmente identificato con il proconsole di Acaia[27], carica ricoperta presumibilmente prima del 212 d.C.[28]. Alla stessa famiglia apparterrebbe, inoltre, M. Aemilius Macer Faustinianus, il quale risulta aver dedicato a Tuscolo nel 216 d.C. un’iscrizione a Caracalla[29] e che è stato identificato con il giurista[30].
Se si condivide l’ipotesi dell’appartenenza del giurista alla suddetta famiglia si deve amÂmettere la possibilità del praenomen Marcus: in tal modo riacquisterebbe valore la congettura di un’origine africana del giurista[31], congettura ripresa con vigore anche di recente. Liebs ne ha, infatti, sostenuto a più riprese l’origine africana[32]; in particolare, dando per certa la sua appartenenza alla famiglia di M. Aemilius Macer Saturninus, consul suffectus nel 174 d.C.
e governatore di Numidia dal 172 d.C., lo studioso ha ritenuto che, al pari dei membri noti della sua famiglia, anche il giurista severiano dovesse avere il praenomen Marcus. ConseguenÂtemente, ha ipotizzato che in ambito africano, probabilmente a Cartagine, egli abbia avviatoi propri studi, successivamente portati a termine a Roma[33]. Come si vedrà, infatti, per la scelta di alcuni degli argomenti trattati (l’officium praesidis e l’appello in particolare) e per il livello di conoscenza del pensiero e dell’opera di Ulpiano[34], si potrebbe avanzare l’ipotesi che Macro abbia completato la sua formazione sotto la guida del giurista di Tiro[35].
L’origine da famiglia senatoria[36], a giudicare dagli argomenti trattati nelle sue opere, semÂbrerebbe potersi, comunque, associare a una significativa esperienza, ad un livello elevato, nell’amministrazione imperiale. Si tratta, infatti, di una produzione che appare fortemente incentrata sulla gestione territoriale in tutte le sue articolazioni[37].
Non risultano, però, dati certi su una sua presenza all’interno del consilium principis duÂrante il principato di Severo Alessandro[38]. Dalla storiografia antica emerge[39], comunque, per il principato di Severo Alessandro una rottura con la politica seguita dai suoi immediati preÂdecessori, Macrino e Eliogabalo, in un’ottica se non proprio filosenatoria quanto meno di riÂconciliazione con il senato[40]: viene ricordata un’intensa attività normativa dell’ultimo dei SeÂveri, attività cui parteciparono in maniera determinante venti giuristi e non meno di cinquanta uomini tra i più dotti e saggi[41].
Sia pure con una certa cautela, si potrebbe pensare che Macro possa essere rientrato nel novero dei venti giurisperiti ricordati come stretti collaboratori dell’ultimo imperatore dei Severi[42]. Conseguentemente, l’avvento di Massimino il Trace, il quale allontanò tutti i funÂzionari imperiali vicini a Severo Alessandro e, in particolare, quelli designati dal senato[43], poÂtrebbe aver segnato la fine della carriera di Emilio Macro.
1. L’attività letteraria
Del giurista, attraverso la tradizione dei Digesta, ci sono pervenuti frammenti di cinque opere (de iudiciis publicis; de officio praesidis; ad legem vicensimam hereditatium; de re militari; de appellationibus) scritte tra il 210 e il 235 d.C.[44] e tutte in due libri. La scelta da parte del giurista di un formato così breve degli scritti non deve destare particolari perplessità: un tratto della letteratura giuridica di età severiana era proprio quello di fornire a funzionari, impegnati nei più svariati campi dell’amministrazione imperiale e bisognosi di precetti uniÂformi e stabilizzati, opere snelle di raccolta e commento di norme (senatoconsulti e costiÂtuzioni imperiali)[45].
Si è ritenuto che per le tematiche affrontate, ed in particolare per il de officio praesidis e per l’ad legem vicensimam hereditatium, Macro fosse un provinciale, che guardava prevaÂlentemente, se non esclusivamente, a tale ambito, e che i destinatari della sua opera anÂdassero individuati proprio tra i provinciali[46]. In particolare la tassa del 5% sulle eredità e legati, che a seguito della Constitutio Antoniniana era stata estesa a tutto l’impero, e l’ufficio del preside, nonché il vocabolario del giurista, in specie l’uso dell’aggettivo sacer riferito ai provvedimenti della cancelleria imperiale (sacrae constitutiones), potrebbero confermare la sua origine provinciale e una sua particolare attenzione per tale ambito. Come si vedrà, tanto per l’ad vicensimam hereditatium quanto per il de off icio praesidis l’atÂtenzione del giurista sembra rivolta alla definizione della funzione, poteri e competenze del procuratore imperiale. Una valutazione sul contenuto e sulle finalità dell’opera del giurista necessiterebbe, pertanto, di alcune precisazioni alla luce di una più attenta riletÂtura dei frammenti superstiti.
È indubbia nella riflessione del giurista la centralità delle problematiche connesse con la realtà provinciale, ma, dato il contesto storico in cui Macro scrive, essa era divenuta fattore rilevantissimo dell’intero governo imperiale: conÂseguentemente, ogni trattazione giurisprudenziale relativa all’amministrazione imperiale in età severiana non poteva prescindere dall’esame delle problematiche connesse con l’organizzazione provinciale.Preliminarmente, occorre inquadrare l’intera riflessione del giurista all’interno del relativo contesto storico, caratterizzato da profondi cambiamenti politici, sociali e culturali e che avvia il passaggio da un sistema normativo prevalentemente fondato sull’attività respondente dei giuristi ad uno, invece, che si presenta come il risultato esclusivo dell’attività legislativa imperiale[47]. I giuristi dell’epoca, Callistrato, Trifonino, Marciano, Macro, Modestino, pienaÂmente consapevoli del radicale processo di trasformazione che caratterizza il momento stoÂrico concentrano, pertanto, la propria attenzione su istituzioni centrali dell’amministrazione imperiale[48], al fine di fornire ai funzionari strumenti di facile consultazione, in cui i principi da seguire fossero conoscibili, uniformi e ben definiti[49].
Alla luce di queste considerazioni si possono scorgere più agevolmente le finalità cui tenÂdeva l’opera di Macro e, conseguentemente, le ragioni della scelta delle tematiche affrontate e del formato librario adottato per ciascuna di esse: si tratta di una produzione che rivelerebbe la propria destinazione ad un pubblico specializzato, composto da magistrati e funzionari imperiali[50]. Una tendenza costante che rivela lo sforzo intellettuale del giurista, tutto volto ad elaborare una visione unitaria e organica dell’amministrazione imperiale, giunta a una fase matura di stabilizzazione.
Sotto questa prospettiva va letto certamente il commento alla legge sulla tassa del 5% su eredità e legati, l’unica opera del genere a noi nota[51].
È indubbio che la circostanza che ha inÂdotto il giurista alla sua composizione debba essere individuata in un episodio di attualità, l’abolizione da parte di Macrino del provvedimento di Caracalla, con cui si era disposto un raddoppio del prelievo, portandolo al 10%[52], ma lo scopo del giurista doveva essere più amÂbizioso[53]. Dai frammenti superstiti, infatti, emerge abbastanza nitidamente l’intenzione di elaborare un modello, cui i funzionari imperiali avrebbero dovuto attenersi. Si ridefiniscono, infatti, poteri e ambiti di competenza dei procuratori preposti alla riscossione della tassa[54]; la validità del testamento del muto e del sordo, autorizzati dal principe, ai fini del pagamento della vicesima[55]; il limite alle spese funerarie che potevano essere detratte, per prevenire frodi in danno del fisco[56]; i criteri per valutare i legati di alimenti e di usufrutto, disposti a titolo di vitalizio, ai fini del calcolo della vicesima[57].Analoghe considerazioni si possono effettuare per il de officio praesidis, l’opera dedicata al governatore provinciale, che costituisce, probabilmente in analogia con la di poco precedente, ma assai più ampia e complessa, opera di Ulpiano sull’ufficio del proconsole[58], un manuale di istruzioni per «il buon governatore»[59]. Il punto di partenza del giurista è rappresentato dal riÂconoscimento al titolo di praeses di un valore generale, onnicomprensivo, sul presupposto di una visione unitaria del fenomeno del governo territoriale[60]. È evidente che nella riflessione di Macro legati e procuratori risultano disporre degli stessi poteri del proconsole[61]: di conseÂguenza, si registra lo sforzo di coordinare le competenze specifiche dei proconsoli con quelle di tutti gli altri governatori provinciali[62]. In questa prospettiva va letta l’ammissibilità della deÂlega di giurisdizione da parte dei governatori, che non fossero promagistrati, ai propri legati, con riferimento tanto alla cognitio suspecti tutoris quanto alla bonorum possessio e alla missio in possessionem[63]; nonché il riconoscimento della facoltà di concedere la in integrum restitutio[64]; ed infine, il riconoscimento di competenze in materia di repressione criminale, così per i crimina sanzionati dalle leges publicae come per quelli la cui sanzione aveva un diverso fondamento[65].
La sezione finale dell’opera, quella che secondo la ricostruzione leneliana riguarda la materia municipale[66], è quella che meglio rappresenta in quale misura Macro (e già prima di lui Ulpiano) percepisse il processo di trasformazione che, stravolgendo il sistema delle autonomie cittadine, caratterizza il passaggio dal principato al dominato: si intravede, infatti, la graduale scomparsa dell’autononia delle civitates e del ceto dirigente cittadino (i decuriones), nonché l’affermazione di forme di controllo, anche in materia di edilizia, da parte dell’amministrazione centrale[67].
Possono ricondursi a scopi pratici, in quanto rivolte agli operatori giuridici, anche il de iudiciis publicis e il de appellationibus, il primo dedicato alla repressione criminale il secondo all’appello. Mentre quest’ultima opera rientra in un genere letterario che si sviluppa proprio in età seve- riana[68], quando l’appello, a seguito di numerosi interventi della cancelleria imperiale, aveva ormai assunto una fisionomia abbastanza stabile, la prima appartiene ad un genere letterario che era già praticato da tempo: in età repubblicana e per tutto il I sec. d.C. la giurisprudenza aveva dedicato scarsa attenzione alla repressione criminale[69], ma a partire da età antonina questa tematica divenne oggetto di specifico interesse[70]. Nella seconda metà del II secolo d.C. scrivono opere dedicate specificamente agli iudicia publica Volusio Meciano[71] e Venuleio Saturnino[72], l’opera del primo in quattordici libri[73] e quella del secondo in tre libri[74], e destinate probabilÂmente a un pubblico diverso: quella di Meciano ad un ristretto e qualificato pubblico di alti funÂzionari e magistrati, mentre quella di Venuleio ad avvocati, se non addirittura studenti[75].
Se per Meciano e Venuleio il sistema dei iudicia pubblica costituiva ancora un punto di riÂferimento per le frammentarie pratiche repressive delle cognizioni straordinarie, nei libri de iudiciis publicis[76] di Macro prevale, invece, una visione unitaria, in base alla quale la repressione delle singole fattispecie criminali è ormai affidata agli amministratori imperiali, chiamati a giudicare extra ordinem, indipendentemente dallo specifico fondamento di ciascuna di esse[77].
L’opera sull’appello rivela, per altro verso, come l’interesse del giurista non fosse rivolto ad un’elaborazione teorica dell’istituto processuale, cosi come era andato a strutturarsi in età severiana, quanto piuttosto all’analisi di alcuni peculiari aspetti dello stesso, probabilmente quelli che si erano andati a stabilizzarsi nella prassi, soprattutto alla luce dell’orientamento oramai conÂsolidato della cancelleria imperiale, e l’esame dei quali poteva tornare utile agli operatori giuridici del tempo[78]. Così il discorso si snoda intorno alle problematiche più rilevanti della procedura d’appello, (l’atto introduttivo, gli atti suscettibili di impugnazione, la legittimazione, i termini, l’obbligo di prestazione di cauzioni, l’ammissibilità dell’appello, le cause estintive del giudizio), divenendo il provvedimento normativo imperiale, nè poteva essere diversamente in considerazione dell’origine e natura dell’istituto, l’imprescindibile punto di riferimento di ogni elaborazione.
Tanto per il de iudiciis publicis quanto per il de appellatiombus si può ipotizzare, pertanto, che il giurista si rivolgesse ai funzionari imperiali chiamati a esercitare funzioni giudiziarie, quali organi di primo grado o di appello, tenendo conto del più recente orientamento della cancelleria imperiale e della prassi, nonché procedendo ad un superamento di precedenti posizioni dottrinali[79].
Apparentemente distante dal privilegiato ambito di indagine del giurista, cioè l’apparato amministrativo imperiale, si presenta, infine, il de re militari, tanto che potrebbe avvertirsi come singolare il fatto che Macro si sia addentrato nello studio della materia senza possedere una particolare esperienza militare[80]. Anche in questo caso, però, occorre tener conto del contesto storico in cui Macro vive ed opera, dal momento che a partire dal principato dei SeÂveri si assiste a un graduale processo di militarizzazione dell’amministrazione imperiale, che avrebbe di lì a poco determinato la dissoluzione di ciò che era rimasto del sistema magistra- tuale[81]. La giurisprudenza severiana[82] avvertì la necessità di raccogliere in modo organico le disposizioni relative all’ordinamento dei militari, che si erano andate a sovrapporsi nel tempo[83], in modo da enucleare principi generali di facile applicazione[84]. Un primo indizio in tal senso si può riscontrare già dall’unico frammento proveniente dal I libro[85], in quanto il giurista, nel definire i compiti che i comandanti militari sono tenuti ad assolvere, ne menziona alcuni che rispondono ad esigenze proprie del nuovo contesto storico: Macro, nel precisare che i comandanti dovevano garantire una presenza costante nei quartieri generali, fa infatti riferimento a casi di inosservanza della disciplina, evidenziandosi così la necessità da parte di coloro che sono a capo delle truppe di svolgere un costante controllo, al fine di prevenire abusi dei militari soprattutto nei confronti dei civili.
Dai pochi frammenti superstiti dell’opera[86], emerge che l’attenzione del giurista è prevaÂlentemente volta a considerare gli effetti che il diritto militare poteva produrre nei confronti dei civili[87]: sotto questa prospettiva vanno considerati l’attenzione dedicata ai divieti imposti ai militari, in particolare a quello di acquistare fondi nella provincia in cui il soldato presta servizio[88], nonché l’ampio spazio dato alla disciplina del peculium castrense e del testamentum militis[89]. Con riferimento al testamentum militis si conferma l’intenzione del giurista di rileggere le disposizioni precedenti e la prassi alla luce dei più recenti atti normativi imperiali: così in
D. 35.2.92, in cui si considerano gli effetti della disciplina del testamentum militum in ordine alle sue disposizioni accessorie, legati e codicilli, per determinare il principio cui attenersi[90].
Quanto, poi, all’attenzione dedicata alla repressione dei delitti dei militari, gli unici due specifici riferimenti[91] lasciano intravedere un orientamento restrittivo, inteso evidentemente a bilanciare i privilegi concessi durante il principato di Settimio Severo e Caracalla, ma attriÂbuendo nel contempo al trattamento disciplinare un carattere di legalità[92].
2. La scrittura: costituzioni imperiali e giurisprudenza
Il fatto che Macro consideri l’apparato amministrativo imperiale in tutte le sue articolazioni ne ha orientato inevitabilmente la scelta in ordine al materiale normativo da assumere a fonÂdamento della riflessione: alla sua base è posta l’attività normativa imperiale[93].
La scelta può apparire obbligata per il de re militari e per il de appellationibus, dal momento che si tratta di materie la cui disciplina era il risultato dell’attività normativa imperiale[94], per le materie considerate nelle altre opere ciò dovrebbe essere meno scontato. Probabilmente, così come già Ulpiano, anche Macro avvertiva l’esigenza di colmare l’assenza dell’aspetto siÂstematico, propria della normazione imperiale[95], nonché quella di riconsiderare istituti inÂtrodotti da leggi pubbliche, alla luce della successiva legislazione imperiale[96]. Ciò incide su tutta la riflessione del Macro, sia pure con modalità espositive diverse.
Nel de officio praesidis, infatti, il richiamo delle costituzioni imperiali si presenta insieme a quello di altri atti normativi (leges, senatusconsulta), ma dal momento che le problematiche afÂfrontate dal giurista non rientrano in settori dominati dalla tradizione giurisprudenziale, le costituzioni imperiali da un lato appaiono elemento di raccordo anche con provvedimenti di diversa origine[97], dall’altro legittimano il giurista ad avvalersi di strumenti ermeneutici, come l’analogia, il cui utilizzo, in assenza di un esplicito richiamo imperiale, sarebbe arbitrario[98].
Nel commento alla lex vicesimae hereditatium il rinvio ai provvedimenti normativi imperiali sembrerebbe, invece, finalizzato a colmare lacune dell’originario testo normativo, emerse a seguito della riorganizzazione dell’apparato responsabile della riscossione della tassa, oramai riassorbito all’interno dell’amministrazione. Ed infatti il riferimento sia a specifici interventi della cancelleria in tema di poteri dei procuratori imperiali o di validità dei testamenti, sia a provvedimenti suscettibili di un’applicazione generale, al fine di prevenire frodi in danno del fisco, appare dettato dall’esigenza di armonizzare l’originario testo normativo con la struttura amministrativa in cui operava il giurista.
Analogamente, nel de iudiciis publicis il richiamo degli interventi della cancelleria consente a Macro di giustificare l’applicazione delle leggi de criminibus alle cognizioni straordinarie; i provvedimenti imperiali legittimerebbero il potere di applicare senatoconsulti di I sec., emaÂnati in materia di repressione pubblica[99].
Indubbia è la centralità dell’attività normativa imperiale nel de appellationibus: il giurista, infatti, avverte la necessità di armonizzare un corpo di atti normativi che in età severiana doÂveva essere divenuto di dimensioni rilevanti[100], ovvero esplicitando le fattispecie rispetto alle quali un determinato principio potesse trovare applicazione[101]. Con riferimento ad ogni singola problematica Macro introduce l’affermazione del principio generale prendendo le mosse dalla norma imperiale, ovvero richiamando a conferma e fondamento del principio affermato un provvedimento o, talvolta, un orientamento consolidato della cancelleria[102]. Di contro, esiÂgue risultano le citazioni dei giuristi contemporanei[103]: solo due, una di Paolo[104] e una di UlÂpiano[105], che, peraltro, non è possibile ricondurre con certezza ad un corrispondente passo nel de appellationibus del giurista di Tiro[106]. Proprio la citazione di Paolo, relativa alla questione del termine entro il quale il necessarius può proporre appello a favore di un condannato a morte, potrebbe essere stata utilizzata da Macro per dare risalto ad un orientamento più reÂstrittivo della prassi, che probabilmente aveva inciso sulle scelte normative in materia[107].
3. L’amministrazione imperiale nella riflessione del giurista
La produzione letteraria di Macro appare incentrata sullo studio dell’amministrazione imÂperiale: si può tentare, pertanto, di cogliere come essa si configurasse nel pensiero del giurista. Come si è detto, prevale una visione unitaria e organica dell’amministrazione imperiale: ciò si riflette soprattutto in una nuova concezione dell’ufficio del governatore provinciale. NelÂl’esercizio delle funzioni giudiziarie, le competenze dei governatori di ceto senatorio venÂgono, infatti, ridimensionate attraverso l’assimilazione ad esse di quelle dei funzionari equeÂstri. Indizi in tal senso si possono ravvisare rispettivamente in due frammenti, uno tratto dal
I libro de officio praesidis (D. 1.18.1), l’altro tratto dal I libro del de appellationibus (D. 49.1.4.1).
Nel primo frammento, attribuendo al termine praeses una valenza generale e onnicomÂprensiva, idonea a ricomprendere tutti i governatori delle province, siano esse imperiali o seÂnatorie[108], Macro rende esplicita la sua posizione, non solo personale, ma verosimilmente condivisa prima di lui anche da altri esponenti della giurisprudenza severiana, in merito alÂl’ordinamento provinciale e ai poteri esercitati in tale ambito[109].
Una volta affermata la visione unitaria dell’ordinamento provinciale, viene esaminata la problematica del coordinamento di poteri e competenze tra governatori e procuratori imÂperiali. Ad essa Macro sembra alludere quando dichiara ammissibile l’appello avverso gli atti esecutivi posti in essere da coloro che hanno la facoltà di interpretare la sentenza che sono chiamati ad eseguire, il praeses provinciae o il procurator Caesaris. L’associazione non si comÂprenderebbe se ai funzionari imperiali, operanti nelle province senatorie, non fossero ricoÂnosciute competenze giudiziarie[110].
Al riguardo, può risultare chiarificatore un frammento del IX libro del de officio proconsulis di Ulpiano, a noi tradito attraverso la Collatio, che menziona un provvedimento di Caracalla, con cui si concedevano ai procuratori imperiali competenze in materia di giudizi capitali[111].
II giurista tardo severiano prende atto delle conseguenze della riforma di Caracalla, che mira a riconoscere competenze giudiziarie a favore dei procuratori e a scapito dei governatori di ceto senatorio[112]. Si potrebbe, forse, riscontrare una posizione di Macro più decisamente orÂganica alla politica della cancelleria imperiale di età severiana rispetto a quella tenuta da UlÂpiano. Se, infatti, nel passaggio della Collatio si può ravvisare un atteggiamento polemico da parte di Ulpiano[113], in Macro la riforma sarebbe data per presupposta e verrebbe considerata in tutte le sue esplicazioni: una volta riconosciute ai procuratori equestri competenze giudiÂziarie, essi verrebbero ad essere anche titolari della facoltà di interpretare le decisioni che saÂrebbero chiamati ad eseguire, al pari del praeses provinciae[114]. Per altro verso, nella riflessione di Macro sembrerebbe essere assente qualsiasi riferimento all’organizzazione giudiziaria della realtà italica e, in particolare, alle competenze dei iuridici[115]. L’omissione potrebbe, forse, esÂsere una conseguenza della scelta dei compilatori che hanno eliminato ogni riferimento ai iuridici in considerazione della riforma dioclezianea[116], nonché del fatto che durante il prinÂcipato di Macrino e quello di Severo Alessandro si registra la tendenza della cancelleria a liÂmitare l’invadenza del potere centrale sulle realtà municipali italiche[117].
Nella riflessione di Macro l’amministrazione imperiale viene, dunque, rappresentata in una fase matura del suo processo di formazione ed emerge una posizione organica dello stesso giurista al potere centrale in materia di politica legislativa. Ciò si può ravvisare, peraltro, nei metodi espostivi utilizzati dal giurista, da un lato, per ridefinire il rapporto tra crimina vaÂlutati attraverso iudicia publica e le restanti fattispecie delittuose sanzionate attraverso giudizi non publica[118], dall’altro, per individuare poteri e competenze dei procuratori preposti alla riÂscossione dei proventi della tassa sulle eredità e legati[119]. Di qui, la scelta di utilizzare, per l'uno e per l'altro ambito, un metodo espositivo in ‘negativo'. Ciò consente, con riferimento al sistema della repressione criminale, di superare la contrapposizione tra ordo e extra ordi- nem[120]; con riferimento alle competenze dei procuratori, invece, di ampliarne l'ambito in virtù di una preventiva autorizzazione imperiale, nella prospettiva di un definitivo superaÂmento del sistema magistratuale repubblicano.