Introduzione
Dello scritto, composto in un periodo compreso tra il principato di Caracalla e gli ultimi anni di quello di Severo Alessandro[121], sono conservati dieci frammenti[122]: sei appartenenti al I libro[123] e quattro al II[124].
Pur essendo l’unica opera nota, dedicata all’ufficio del praeses (provinciae), si può ritenere che la trattazione non prescindesse dal rapporto con il di non molto anteriore de officio proconsulis[125] di Ulpiano, unico giurista che Macro cita[126].Alla luce dei frammenti superstiti si può ipotizzare che il I libro del de officio praesidis corÂrispondesse ai primi tre libri dell’opera ulpianea, dal momento che anche in quest’ultima l’atÂtività del governatore provinciale viene considerata sin dall’ingressus nella provincia, con particolare riguardo alle norme relative alla iurisdictio in senso stretto, a quelle che disciÂplinano il mandatum iurisdictionis al legatus e i rimedi previsti in tema di tutela e cura[127]. Il II
De officio praesidis libri II. Introduzione
libro, quello relativo alla repressione criminale e alla materia municipale, si può ipotizzare che corrispondesse, invece, agli ultimi sette libri (IV-X), anche se nell’opera di Macro la tratÂtazione della materia municipale segue e non precede, come nel de officio proconsulis ulpianeo, quella de criminibus[128].
Probabilmente il rapporto tra le due opere non si riduceva solo a una corrispondenza contenutistica, ma doveva estendersi, anche a un’analogia di scrittura: come a fondamento dell’opera di Ulpiano non è la letteratura giurisprudenziale, ma leges, senatusconsulta e costiÂtuzioni imperiali[129], così al centro dell’attenzione di Macro sono posti provvedimenti normativi dello stesso tipo[130]: in entrambi i casi, però, non si tratterebbe nĂ© di una raccolta disordinata di costituzioni, nĂ© di una loro mera trascrizione[131].
Proprio il confronto tra le due opere potrebbe lasciare scorgere la finalità che Macro inÂtendeva perseguire.
Si è ipotizzato che, poichĂ© il giurista esaminava l’officium praesidis, l’amÂbito di indagine dovesse essere più ampio rispetto a quello dell’ufficio del proconsole, e se ne è tratta conferma da quanto affermato in D. 1.18.1[132]: si è posto in evidenza che, da un lato, il giurista non trascura i rapporti tra disposizioni relative ai soli proconsoli e l’attività di tutti i praesides nel loro insieme, come si evince da D. 1.21.4pr.; dall’altro, che in particolare vuole esaminare problematiche specifiche dei praesides che non fossero promagistrati, non adeguatamente considerate nelle trattazioni esistenti[133].In realtà, proprio l’esame di D. 1.21.4pr., in cui, come si vedrà, si richiama un rescritto, inviato al proconsole d’Africa in tema di delega di giurisdizione, evidenzia l’intento dell’opera: estendere, secondo una visione ormai unitaria dell’organizzazione provinciale, disposizioni relative a poteri e competenze del proconsole anche alle province non proconsolari, riducendo la differenza tra i due ordini di collaboratori del principe a mere differenze di rango. L’opera di Macro si porrebbe, dunque, in una linea di continuità con il de officio proconsulis di Ulpiano, nel tentativo di coordinare le funzioni proprie dei proconsoli con quelle riconosciute agli altri governatori non magistrati[134].