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Fragmenta Libri II sugli appelli

Libro I

[Come si deve proporre appello]

1. Macer, 1 de appellationibus, D. 49.1.2 (Lenel, Macer 1)

Ma se qualcuno abbia proposto appello nelle registrazioni (del procedimento), sarà sufficiente che dica ‘appello'.

[Gli atti avverso i quali non è consentito proporre appello]

2. Macer, 1 de appellationibus, D. 49.1.4pr.-1 (Lenel, Macer 2)

Non è consentito proporre appello avverso l'esecutore della sentenza. 1. Ma è consentito proporre appello avverso colui che si dice interpreti male la sentenza, se tuttavia questi abbia la potestà di interpretare, come il governatore provinciale o il procuratore di Cesare: così tut­tavia che nello svolgere cause di appello si cerchi solo se l'interpretazione sia stata conforme al diritto: è ciò è stato disposto anche dal divo Antonino.

[Coloro che possono proporre appello]

3. Macer 1 de appellationibus, D. 49.1.4 2-5 (Lenel, Macer 3)

Colui che ha interesse può proporre appello per un altro (soggetto) soccombente, come (nel caso di) colui che ha agito in giudizio attraverso un procuratore, risultando soccom- appellare poterit: aut si auctor egerit et victus sit, non est deneganda emptori appellandi facultas. quid enim, si venditor, qui appellare noluit, idoneus non est? quin etiam si auctor appellaverit, deinde in causae defensione suspectus visus sit, perinde defensio causae emptori committenda est, atque si ipse appellasset. 4. Idque ita constitutum est in persona creditoris, cum debitor victus appellasset nec ex fide causam defenderet. quae constitutio ita accipienda est, si interveniente creditore debitor de pignore victus provocaverit: nam absenti creditori nullum praeiudicium debitor facit, idque statutum est. 5. Si procurator, qui iudicio interfuit, victus sit, an ipse quoque per procuratorem appellare possit, videa­mus, quia constat procuratorem alium procuratorem facere non posse.

sed meminisse oportet, quod procurator lite contestata dominus litis efficitur: et ideo et per procuratorem appellare potest.

cognitorem procuratoremve Macer? Lenel; appellendi F; debitore' F2.

[Quando appellandum sit]

4. Macer 1 de appellationibus, D. 49.4.2 (Lenel, Macer 4)

Si procuratorio nomine egeris et victus appellaveris, deinde iniusta appellatio tua fuerit pronuntiata, potest dubitari, num secundo die appellare debeas, quia, cum de tua appellatione iniusta pronuntiatum sit, tua interfuisse videtur, sed rectius dicetur tertia die appellare te posse, quia nihilo minus alienam causam defenderis. 1. Sed si alius, quam qui iudicio expertus est, appellet, qualis est cuius interest, an etiam tertia die appellare possit, videamus, sed dicendum est secunda die appellare eum debere, quia verum est eum suam causam defendere. contrarium ei est, si dicat idcirco sibi licere intra triduum ap­pellare, quia videtur quasi alieno nomine appellare, quando, si velit causam suam alienam videri, semet ipsum excludit, quia in aliena causa ei, qui iudicio expertus non est, appellare non liceat. 2. Si is, qui ex libertinitate in ingenuitatem se defendebat, victus appellare omiserit, an pater eius appellare possit, maxime si dicat eum in potestate sua esse, quaeritur, sed si potest, quod magis probatur, secunda die, ut propria causa, appellare debet. 3. Si pro eo, qui capite puniri iussus est, necessaria persona ap­pellet, an tertia die audiri possit, Paulus dubitat. sed dicendum est hanc quoque personam ut in propria causa secunda die appellare debere, quia qui sua interesse dicit, propriam causam defendit.

pronuntiatum sit tua ‘tum sit tua' interfuisse F2; devere F1; et contrarium F2; ei del. Mo. (cfr. Quint. inst. 5.13.30); omiseret F1; persona F2.

bente, e il procuratore non appelli a suo nome. 3. Allo stesso modo se il compratore risulti soccombente in giudizio in merito alla proprietà, avendo egli desistito, il suo garante potrà appellare; o se il garante abbia agito e sia risultato soccombente, non deve essere denegata al compratore la facoltà di proporre appello.

Che cosa, infatti, accade se il venditore, che non ha voluto proporre appello, è insolvente? Che anche se il garante abbia proposto ap­pello, poi sia apparso sospetto nella difesa della causa, la difesa della causa deve essere per­tanto affidata al compratore, come se avesse appellato egli stesso. 4. E ciò è stato così stabilito (con una costituzione imperiale) riguardo alla persona del creditore, quando il debitore soc­combente avesse proposto appello e non avesse difeso la causa in maniera affidabile. Questa costituzione deve essere intesa in tale senso se, intervenendo il creditore, il debitore soc­combente in giudizio riguardo al pegno abbia proposto appello: infatti, il debitore non può arrecare nessun pregiudizio al creditore assente, e ciò è stato stabilito (dall’atto normativo imperiale). 5. Se il procuratore, che ha partecipato al giudizio, sia risultato soccombente, vediamo se egli stesso possa proporre appello anche a mezzo di un procuratore, poiché si sa che il procuratore non può fare un altro procuratore. Ma occorre ricordare che il procu­ratore dopo la contestazione della lite diviene il titolare della lite: e perciò può proporre ap­pello anche a mezzo di procuratore.

[Quando si deve appellare]

4. Macer, 1 de appellationibus, D. 49.4.2 (Lenel, Macer 4)

Se hai agito con nome di procuratore e da soccombente hai proposto appello, poi l’appello da te proposto sia stato dichiarato ingiusto, si può dubitare se debba proporre appello entro il secondo giorno, in quanto, (pur) essendo stato dichiarato il tuo appello ingiusto, sembre­rebbe che ha avuto (al contrario) rilevanza. Ma più correttamente si dirà che tu puoi proporre appello entro il terzo giorno, poiché non di meno hai difeso una causa altrui. 1. Ma se un altro, diverso da colui che ha agito in giudizio, proporrà appello, come chi ha un interesse (alla causa), consideriamo se possa proporre appello anche entro il terzo giorno.

Ma si deve dire che deve proporre appello entro il secondo giorno, poichè è vero che egli difende la sua causa. È a lui svantaggioso se affermi che perciò gli è consentito di proporre appello entro il terzo giorno, perché, se vuole che la causa sua sia considerata altrui, si esclude da solo, poiché in una causa altrui non è consentito proporre appello a colui che non è stato parte nel giudi­zio. 2. Se colui, che si difendeva per ottenere la condizione di ingenuo in luogo di quella di li­bertino, (una volta) soccombente abbia omesso di proporre appello, si chiede se suo padre possa proporre appello soprattutto se afferma che questi è soggetto alla sua potestà. Ma se può, il che soprattutto è provato, deve proporre appello entro il secondo giorno, come in una causa propria. 3. Se a favore di colui, che è ordinato che sia mandato a morte, una persona a lui legata da vincoli di parentela o affinità proporrà appello, Paolo dubita che possa essere ascoltata entro il terzo giorno. Ma si deve dire che anche questa persona deve proporre ap­pello entro il secondo giorno come in una causa propria, poiché colui che afferma che rile­vano propri interessi, difende una propria causa.

5. Macer, 1 de appellationibus, D. 49.5.4 (Lenel, Macer 5)

Eius, qui ideo causam agere frustratur, quod dicit se libellum principi dedisse et sacrum rescriptum expectare, audiri desiderium prohibetur: et si ob eam causam provocaverit, appellatio eius recipi sacris constitutionibus vetatur.

[De cautionibus]

6. Macer, 1 de appellationibus, D. 2.8.15 (Lenel, Macer 6)

Sciendum est possessores immobilium rerum satisdare non compelli. 1. Possessor autem is accipiendus est, qui in agro vel civitate rem soli possidet aut ex asse aut pro parte. sed et qui vectigalem, id est em- phyteuticum agrum possidet, possessor intellegitur, item qui solam proprietatem habet, possessor in­tellegendus est.

eum vero, qui tantum usum fructum habet, possessorem non esse Ulpianus scripsit. 2. Creditor, qui pignus accepit, possessor non est, tametsi possessionem habeat aut sibi traditam aut pre­cario debitori concessam. 3. Si fundus in dotem datus sit, tam uxor quam maritus propter possessionem eius fundi possessores intelleguntur. 4. Diversa causa est eius, qui fundi petitionem personalem habet.

5. Tutores, sive pupilli eorum sive ipsi possideant, possessorum loco habentur: sed et si unus ex tutoribus possessor fuit, idem dicendum erit. 6. Si fundum, quem possidebam, a me petieris, deinde cum secun­dum te esset iudicatum, appellaverim: an possessor eiusdem fundi sim? et recte dicetur possessorem me esse, quia nihilominus possideo, nec ad rem pertinet, quod evinci mihi ea possessio possit. 7. Pos­sessor autem quis nec ne fuerit, tempus cautionis spectandum est: nam sicuti ei, qui post cautionem possessionem vendidit, nihil obest, ita nec prodest ei, qui post cautionem possidere coepit.

‘s'immobilium F; emphyteyticum F; id est emphyteuticum ins. Trib., cfr. D. 6.3, Lenel; possesionem F; sivi ipse F1; sed et: est F1; posse'r'sor F; appellarim F2.

5. Macer, 1 de appellationibus, D. 49.5.4 (Lenel, Macer 5)

È vietato che sia ascoltato il desiderio di colui che afferma di aver consegnato un libello al principe e di attendere la sacra risposta, e perciò vanifica lo svolgimento del giudizio: anche se per quel giudizio abbia proposto appello, in forza di sacre costituzioni è vietato che il suo appello sia accolto.

[Sulle cauzioni]

6. Macer 1 de appellationibus, D. 2.8.15 (Lenel, Macer 6)

Si deve sapere che i possessori di beni immobili non sono costretti a dare garanzie. 1. Ma si deve considerare possessore colui che possiede in campagna o in città una parte di suolo, per l’intero o in parte. Analogamente, anche colui che possiede un fondo soggetto a canone, cioè un fondo enfiteutico, è considerato possessore.

Allo stesso modo si deve considerare posses­sore colui che ha la sola proprietà. Ulpiano ha scritto che chi, al contrario, ha solo l’usufrutto non è possessore. 2. Il creditore, che ha ricevuto il pegno, non è possessore, sebbene abbia il possesso o perché gli sia stato trasferito o perché lo abbia concesso al debitore a titolo di pre­cario. 3. Se un fondo sia stato dato in dote, tanto la moglie quanto il marito, per il possesso, sono considerati possessori di quel fondo. 4. Diversa è la situazione giuridica di colui che ha un’azione personale per richiedere il fondo. 5. I tutori sono considerati possessori sia che possiedano i loro pupilli sia che possiedano essi stessi, ma anche se possessore è stato uno solo dei tutori, si deve affermare lo stesso. 6. Se avrai rivendicato nei miei confronti il fondo che possedevo, in seguito, essendo stato deciso a tuo favore, ho proposto appello, sono pos­sessore dello stesso fondo? E correttamente si dirà che sono possessore, poiché non di meno possiedo, e non rileva al riguardo che tale possesso possa essermi sottratto. 7. Se uno sia stato possessore o meno, si deve considerare il momento della prestazione della garanzia: infatti, come a colui, che ha venduto il possesso dopo la prestazione della garanzia, ciò non reca pregiudizio, così neppure giova a colui che ha iniziato a possedere dopo la prestazione della garanzia.

Liber II

[De appellationibus recipiendis vel non]

7. Macer, 2 de appellationibus, D. 49.4.3 (Lenel, Macer 7)

Illud videamus, si, cum imperatori scriberetur, exemplum litterarum litigatori editum sit neque is ap­pellaverit et postea contra eum rescriptum sit, an appellare a litteris pridem sibi editis possit? quia qui tunc non appellavit, vera esse quae scripta sunt consensisse videtur: nec audiendus est, si dicat eventum rescripti sacri se sustinuisse.

non om. F1.

8. Macer, 2 de appellationibus, D. 49.5.6 (Lenel, Macer 8)

Sciendum est, cum appellatio non recipitur, praecipi sacris constitutionibus omnia in eodem statu esse nec quicquam novari, etiamsi contrafiscum appellatum sit: eumque, qui appellationem non receperit, opinionem suam confestim per relationem manifestare et causam, pro qua non recepit appellationem, eiusque exemplum litigatori edere debere mandatis cavetur.

[Quando appellare necesse non sit]

9. Macer, 2 de appellationibus, D. 49.8.1 (Lenel, Macer 9)

Illud meminerimus: si quaeratur, iudicatum sit nec ne, et huius quaestionis iudex non esse iudicatum pronuntiaverit: licet fuerit iudicatum, rescinditur, si provocatum non fuerit. 1. Item si calculi error in sententia, esse dicatur, appellare necesse non est: veluti si iudex ita pronuntiaverit: ‘Cum constet Titium Seio ex illa specie quinquaginta, item ex illa specie viginti quinque debere, idcirco Lucium Titium Seio centum condemno’: nam quoniam error computationis est, nec appellare necesse est et citra provoca­tionem corrigitur. sed et si huius quaestionis iudex sententiam centum confirmaverit, si quidem ideo, quod quinquaginta et viginti quinque fieri centum putaverit, adhuc idem error computationis est nec appellare necesse est: si vero ideo, quoniam et alias species viginti quinque fuisse dixerit, appellationi locus est. 2. Item cum contra sacras constitutiones iudicatur, appellationis necessitas remittitur, contra

Libro II

[Sugli appelli da accogliere o meno]

7. Macer, 2 de appellationibus, D. 49.4.3 (Lenel, Macer 7)

Vediamo ciò, se si scrive all’imperatore, nel caso in cui copia della lettera sia stata comunicata al litigante né questi abbia proposto appello e dopo sia stato risposto in senso a lui sfavorev­ole, se possa proporre appello contro la lettera prima a lui comunicata? Poiché colui, che allora non ha proposto appello, sembra aver acconsentito che fosse vero ciò che è stato scritto: e non deve essere ascoltato nel caso in cui affermi di avere subito l’arrivo del sacro rescritto.

8. Macer, 2 de appellationibus, D. 49.5.6 (Lenel, Macer 7)

Si deve sapere che, quando l’appello non è accolto, è disposto dalle sacre costituzioni che tutto resta nel medesimo stato e nulla viene innovato, anche se sia proposto appello contro il fisco: ed è disposto con mandati che colui, che non ha accolto l’appello, deve manifestare subito attraverso una relazione la sua decisione e il motivo, per il quale non ha accolto l’ap­pello, e comunicare una copia di essa al litigante.

[Quando non è necessario proporre appello]

9. Macer, 2 de appellationibus, D. 49.8.1 (Lenel, Macer 9)

Abbiamo ricordato questo: se sia sollevata la questione se sia stato giudicato o meno, e il giu­dice di questa questione abbia dichiarato che non è stato giudicato: sebbene sia stato giudi­cato, si annulla, se non sia stato proposto appello. 1. Parimenti, se si affermi che vi sia un errore di calcolo nella sentenza, non è necessario proporre appello: come nel caso in cui il giudice abbia pronunciato così: ‘Poiché si sa che Tizio deve a Seio cinquanta di quel bene, e anche venticinque di quello, perciò condanno Lucio Tizio a dare cento a Seio’: infatti, poiché si tratta di un errore di calcolo, non è necessario appellare e si corregge prima della richiesta. Ma anche se il giudice di questa questione confermasse la sentenza di cento, se in verità per­ciò, perché avesse ritenuto che cinquanta e venticinque diventano cento, si tratta ancora di constitutiones autem indicatur, cum de iure constitutionis, non de iure litigatoris pronuntiatur, nam si iudex volenti se ex cura muneris vel tutelae beneficio liberorum vel aetatis aut privilegii excusare, dixerit neque filios neque aetatem aut ullum priviliegium ad muneris vel tutelae excusationem prodesse, de iure constituto pronuntiasse intellegitur: quod si de iure suo probantem admiserit, sed idcirco contra eum sententiam dixerit, quod negaverit eum de aetate sua aut de numero liberorum probasse, de iure litigatoris pronuntiasse intellegitur: quo casu appellatio necessaria est. 3. Item cum ex edicto perem­ptorio, quod neque propositum est neque in notitiam pervenit absentis, condemnatio fit, nullius mo­menti esse sententiam constitutiones demonstrant. 4. Si apud eundem iudicem invicem petamus, si et mea et tua petitio sine usuris fuit et iudex me priorem tibi condemnavit, quo magis tu prior me con­demnatum habeas: non est mihi necesse pro hac causa appellare, quando secundum sacras constitu­tiones iudicatum a me petere non possis, priusquam de mea quoque petitione iudicetur, sed magis est, ut appellatio interponatur.

■memineribi is F1* citra om F1* adho F1* a Mo * rovasse F1* eit F1* demonstrent F' e tua F2* < sed ■macris est i i iei 1111 iei us jCLtLa orri. *ao u.,ULUVasse jPL jCL1j.ollsl.lclll jP^-vL^^Lua * sL^HagioLst, ut appellatio interponatur > lust.

10. Macer, 2 de appellationibus, D. 4.1.8 (Lenel, Macer 10)

Inter minores viginti quinque annis et eos qui rei publicae causa absunt hoc interest, quod minores annis etiam qui per tutores curatoresve suos defensi sunt, nihilo minus in integrum contra rem publicam restituuntur, cognita scilicet causa: ei vero qui rei publicae causa absit, ceteris quoque qui in eadem causa habentur, si per procuratores suos defensi sunt, hactenus in integrum restitutione subveniri solet, ut appellare his permittatur.

contra rem publicam idem B: indicatam scr (Cuiac.); contra rem indicatam Goveanus; subveneri F1 (em. F3).

11. Macer 2 de appellationibus, D. 49.1.9 (Lenel, Macer 11)

Illud sciendum est neque pupillum neque rem publicam, cum pro libertate iudicatur, in integrum restitui posse, sed appellationem esse necessariam. idque ita rescriptum est.

12. Macer 2 de appellationibus, D. 42.1.63 (Lenel, Macer 12)

Saepe constitutum est res inter alios iudicatas aliis non praeiudicare. quod tamen quandam distinctio­nem habet: nam sententia inter alios dicta aliis quibusdam etiam scientibus obest, quibusdam vero, etiamsi contra ipsos iudicatum sit nihil, nocet. nam scientibus nihil praeiudicat, veluti si ex duobus heredibus debitoris alter condemnatur: nam alteri integra defensio est, etiamsi cum coherede suo agi un errore di calcolo e non è necessario proporre appello: ma se perciò, perché ha affermato che anche altri beni fossero venticinque, è luogo di appello. 2. Parimenti, quando si decide contrariamente alle sacre costituzioni, viene meno la necessità dell’appello. Si decide con­trariamente alle costituzioni, quando si pronunzia riguardo al diritto di una costituzione, non riguardo al diritto del litigante. Infatti, se il giudice abbia detto a colui, che vuole esimersi dalla cura di una funzione o di una tutela in forza del beneficio dei figli o dell’età o di un pri­vilegio, che non gli giovano né i figli né l’età né alcun privilegio ai fini dell’esenzione dalla funzione o dalla tutela, si comprende che si è pronunciato riguardo al diritto costituito: poiché se gli abbia concesso di produrre prove in merito al suo diritto, ma perciò abbia pronunciato una sentenza contro di lui, poiché abbia negato che questi abbia prodotto le prove sulla sua età o sul numero dei figli, si comprende che si è espresso riguardo al diritto del litigante: in questo caso l’appello è necessario. 3. Parimenti, quando in base ad un editto perentorio, che non è stato né pubblicato né pervenuto a conoscenza dell’assente, è pronunciata la condanna, le costituzioni dichiarano che la sentenza non ha nessuna efficacia. 4. Se presso lo stesso giu­dice agiamo vicendevolmente l’uno contro l’altro, nel caso in cui sia la mia sia la tua richiesta è stata senza interessi, e il giudice ha condannato me per primo a tuo vantaggio, per cui tu per primo hai ottenuto la mia condanna, per questa situazione non mi è necessario proporre appello dal momento che secondo le sacre costituzioni tu non puoi richiedermi l’esecuzione del giudicato, prima che si sia deciso anche in merito alla mia richiesta. Ma è preferibile che l’appello sia proposto.

10. Macer, 2 de appellationibus, D. 4.1.8 (Lenel, Macer 10)

Tra i minori di venticinque anni e coloro che sono assenti per motivi di interesse pubblico intercorre questa differenza, che i minori di età, anche quelli che sono stati difesi per mezzo dei loro tutori o curatori, non di meno hanno la reintegra contro l’amministrazione pubblica, naturalmente dopo l’accertamento (giudiziario) della situazione giuridica; ma, a colui che è assente per motivi di interesse pubblico, e anche agli altri che sono assimilati nella situazione giuridica, se sono stati difesi per mezzo dei loro procuratori, fino a tal punto si suole venire in soccorso mediante reintegra da consentire loro di proporre appello.

11. Macer, 2 de appellationibus, D. 49.1.9 (Lenel, Macer 11)

Si deve sapere che tanto il pupillo quanto l’amministrazione pubblica, quando si giudica a difesa della libertà, non possono ottenere la reintegra, ma è necessario l’appello. E questo così è stato disposto con rescritto.

12. Macer, 2 de appellationibus, D. 42.1.63 (Lenel, Macer 12)

Spesso è stato disposto che le questioni giudicate tra alcuni soggetti non recano pregiudizio ad altri. Questo (principio) implica tuttavia una certa distinzione: infatti, la sentenza pronun­ciata tra alcuni nuoce anche a taluni altri che ne sono a conoscenza, mentre ad alcuni, anche se sia stato deciso contro di essi, non nuoce assolutamente. Infatti, non reca pregiudizio a scierit. item si ex duobus petitoribus alter victus adquieverit, alterius petitioni non praeiudicatur: idque ita rescriptum est. scientibus sententia, quae inter alios data est, obest, cum quis de ea re, cuius actio vel defensio primum sibi competit, sequentem agere patiatur, veluti si creditor experiri passus sit debi­torem de proprietate pignoris, aut maritus socerum vel uxorem de proprietate rei in dote acceptae, aut possessor venditorem de proprietate rei emptae: et haec ita ex multis constitutionibus intellegenda sunt. cur autem his quidem scientia nocet, superioribus vero non nocet, illa ratio est, quod qui scit coheredem suum agere, prohibere eum, quo minus uti velit propria actione vel defensione utatur, non potest: is vero, qui priorem dominum defendere causam patitur, ideo propter scientiam praescriptione rei quamvis inter alios iudicatae summovetur, quia ex voluntate eius de iure, quod ex persona agentis habuit, iu- dicatum est. nam et si libertus meus me interveniente servus vel libertus alterius iudicetur, mihi prae- iudicatur. diversa causa est, si fundum a te Titius petierit, quem ego quoque, sed non ex persona Titii ad me pertinere dico: nam quamvis contra Titium me sciente iudicatum sit, nullum tamen praeiudi- cium patior, quia neque ex eo iure, quo Titius victus est, vindico, neque potui Titio intercedere, quo minus iure suo utatur, sicuti et de coherede supra diximus.

nam sententia inter alios dicta scientibus, etiamsi contra ipsos indicatum sit nihil, quibusdam obest, quibu­sdam vero nihil nocet Mo. (similiterHeraldus); ex duobus petitoribus alter: εις των δύο νομέων B; appellationi Mo.; scientibus ins. F2; sequenti F; si creditor experiri passus sit debitorem Fcum B: εΐ χρεώστης περί ων ένεχύρασεν... δικάζεται; propri'a'etate F2; proprietare F1; fator F1.

[De causis appellationum reddendis]

13. Macer, 2 de appellationibus, D. 49.9.2 (Lenel, Macer 13)

Si procurator absentis appellaverit, deinde rationes reddiderit, nihilo minus ipse respondere debet. sed an eo cessante dominus litis respondere possit exemplo adulescentis, videamus: magis tamen observatur, ut audiri debeat in causis appellationis reddendis is, cuius absentis procurator appellavit.

[St pendente appellatione mors intervenerit]

14. Macer, 2 de appellationibus, D. 49.13.1 (Lenel, Macer 14)

Appellatore defuncto, si quidem sine herede, cuiuscumque generis appellatio fuit, evanescit. quod si appellatori heres extiterit, si quidem nullius alterius interest causas appellationis reddi, cogendus non est peragere appellationem: si vero fisci vel alterius, contra quem appellatum est, interest, heres causas coloro che ne sono a conoscenza, se, per esempio, di due eredi del debitore uno sia condan­nato; l’altro, infatti, conserva inalterata la difesa, sebbene abbia saputo che si era agito nei confronti del suo coerede. Parimenti, se di due pretendenti uno, risultato soccombente, abbia prestato acquiescenza, non si pregiudica l’istanza dell’altro: e ciò così è stato risposto. La sen­tenza, che è stata pronunciata tra altri soggetti, nuoce a coloro che la conoscono, quando colui, al quale per primo spetti l’azione o la difesa, consente che agisca un sopravvenuto, come nel caso in cui il creditore abbia consentito che il debitore sia convenuto per la proprietà del pegno, o il marito (che sia convenuto) il suocero o la moglie per la proprietà di un bene ricevuto in dote, o il possessore (che sia convenuto) il venditore per la proprietà del bene comprato: e queste conclusioni si devono desumere da numerose costituzioni. Perché la co­noscenza a questi invero nuoce, ma non a quelli precedentemente indicati, la ragione è che colui che sa che il suo coerede agisce, non gli può proibire che usi una propria azione o difesa come vuole: mentre colui, il quale tollera che il precedente proprietario difenda la situazione, perciò, per questa conoscenza, è rimosso a causa della precedenza di una sentenza sebbene pronunciata tra altri, poiché si è giudicato in base alla sua volontà in merito ad un diritto che ha ricevuto dal soggetto che agisce. Infatti, anche se il mio liberto, essendo io intervenuto in giudizio, sia giudicato schiavo o liberto altrui, si verifica un pregiudizio nei miei confronti. È diversa la situazione giuridica, se Tizio ti richiede il fondo, che ti richiedo anch’io, ma non affermo che mi spetti in quanto derivante da Tizio: infatti, sebbene sia stato giudicato in senso sfavorevole a Tizio, essendone io a conoscenza, tuttavia non subisco nessun pregiudizio, poiché non rivendico in base a quel diritto, in relazione al quale Tizio è soccombente, e non ho potuto impedire a Tizio di agire in giudizio, così come abbiamo detto sopra con riferi­mento al coerede.

[Le situazioni di appello da ammettere]

13. Macer, 2 de appellationibus, D. 49.9.2 (Lenel, Macer 13)

Se il procuratore dell’assente abbia proposto appello e poi abbia reso i conti, non di meno deve rispondere. Ma consideriamo se, venendo meno questi, il titolare della lite possa risponderne come nel caso dell’adolescente: tuttavia per lo più si osserva che nel produrre le cause di ap­pello, debba essere ascoltato colui, il procuratore del quale assente abbia proposto appello.

[Se interviene la morte in pendenza di appello]

14. Macer, 2 de appellationibus, D. 49.13.1 (Lenel, Macer 14)

Morto l’appellante, se invero senza un erede, l’appello, di qualsivoglia genere fosse, si estingue. Poiché se vi sia stato un erede all’appellante, nel caso in cui, invero, non sussista l’interesse di nessun altro a che le cause di appello siano svolte, (questi) non deve essere costretto a svolgere appellationis reddere necesse habet. nullius autem interest, veluti cum sine ademptione bonorum rele­gatus est. nam si ademptis bonis relegatus vel in insulam deportatus vel in metallum datus provocatione interposita decesserit, imperator noster Alexander Plaetorio militi ita rescripsit: ‘Quamvis pendente appellatione morte rei crimen extinctum sit, data tamen etiam de parte bonorum eius sententia pro­ponitur, adversus quam non aliter is, qui emolumentum successionis habet, optinere potest, quam si in reddendis causis appellationis iniquitatem sententiae detexerit’. 1. Tutor quoque in negotio pupilli appellatione interposita si decesserit, heredem eius causas appellationis reddere necesse est, etiamsi rationes tutelae heres reddiderit, quia sufficit mortis tempore ad causas appellationis reddendas obli­gatum fuisse. sed divi Severus et Antoninus rescripserunt non cogendum tutorem post rationes redditas causas appellationum reddere.

pletorio F; appellationum F2.

l’appello: se al contrario sussiste l’interesse del fisco o di un altro soggetto contro il quale è stato proposto appello, è necessario che l’erede presenti le ragioni dell’appello. Ma non sussiste l’interesse di alcuno, per esempio, nel caso in cui un soggetto è stato relegato senza confisca dei beni. Infatti se, sottrattigli i beni, un relegato oppure un deportato in un’isola oppure un condannato al lavoro nelle miniere, dopo aver fatto opposizione (al provvedimento di con­danna), sia morto, il nostro imperatore Alessandro così ha risposto al soldato Pletorio: ‘Sebbene in pendenza di appello il crimine si sia estinto a seguito della morte del reo, si pubblica, tuttavia, una sentenza relativa anche a parte dei suoi beni, contro la quale colui, che ha il guadagno della successione, può ottenere un successo, non altrimenti che se avrà svelato l’iniquità della sentenza nel procedere le cause di appello’. 1. Se sia morto anche il tutore in pendenza di ap­pello relativo ad un negozio del pupillo, è necessario che il suo erede presenti le motivazioni dell’appello, sebbene l’erede abbia presentato i rendiconti della tutela, poiché è sufficiente che al tempo della morte fosse obbligato a presentare le motivazioni dell’appello. Ma i divi Severo e Antonino hanno risposto che il tutore non deve essere costretto a presentare le ragioni for­mali di appello dopo che i rendiconti sono stati presentati.

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Source: Alessandri Sergio (ed.). Aemilius Macer: De officio praesidis. Ad legem XX hereditatium. De re militari. De appellationibus. Roma – Bristol: L'Erma di Bretschneider,2020. — 198 p.. 2020
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