De officio praesidis libri II
Libro I
F. 1 - D. 1.18.1
Il giurista riconosce nel termine praeses un nomen generale, tale da qualificare proconsoli, legati imperiali e, senza distinzioni[229], tutti i governatori di province, anche di rango senatorio[230]: preÂcisa che proconsul è denominazione speciale e, pertanto, individua solo una delle species riÂcomprese nel genus dei praesides provinciarum[231].
Il frammento in passato ha formato oggetto di un nutrito dibattito sulla sua genuinità. Sono stati avanzati sospetti di interpolazione sullâintero testo, a causa della ripetizione del termine praeses[232], ma ad eccezione dellâinciso licet senatores sint[233], che a ragione è stato sospettato, il discorso risulta asÂsolutamente chiaro: il termine praeses ha una valenza generale, tale da ricomprendere tutti i goverÂnatori di province, siano esse imperiali o senatorie[234]. Al carattere generale del termine âpraeses" è contrapposto, in chiusura di frammento, il carattere particolare del nome di âproconsul" che si rifeÂrisce, invece, ad una sola categoria di governatori provinciali[235].
Probabilmente lâindicazione praeses in origine aveva avuto un valore ristretto, si limitava a designare i governatori delle province imperiali, ma successivamente deve aver subito un proÂcesso di generalizzazione, la cui cronologia risulta problematica. Se nelle fonti epigrafiche fin da età antonina il termine praeses, in origine onorifico, appare dopo i titoli ufficiali[236], nelle fonti letterarie lâuso ne risulta più antico, per qualificare genericamente chi è posto alla testa di una provincia[237].
Nella riflessione del giurista si può ravvisare uno sforzo concettuale volto a ricondurre sotto il nomen generale di praeses le diverse species di governatori provinciali: proconsules, legati Caesaris e altri funzionari posti a capo di una provincia[238].
Si tratterebbe, pertanto, di una considerazione dei governatori provinciali profondamente diversa da quella della giurisprudenza di età adrianea, che vede il praeses provinciae contrapposto al proconsole e al suo legato[239]. Con il giurista tardo severiano, invece, il proconsole è un governatore provinciale con posizione e compiti analoghi a quelli degli altri governatori: i poteri promagistratuali del primo appaiono posti su di un piano paritetico ai poteri che il principe assegna e delega a legati e procuratori di ceto equestre12.Si registrerebbe, dunque, da parte di Macro, come forse anche da parte di altri esponenti della giurisprudenza severiana, lâadesione a una concezione unitaria del governatorato, diffeÂrente dal modello tradizionale: una concezione che presuppone la funzione separata dallâeserÂcizio del potere, fino a divenire «centro di riferimento impersonale del governo provinciale»13.
F 2 - D. 1.22.3
Nel frammento, in relazione al divieto di nomina ad ausiliari del governatore per soggetti originari della provincia amministrata (previsto verosimilmente dagli inizi del III sec. d.C.)14, viene esaminata la fattispecie di una provincia, successivamente divisa in due, con due distinti governatorati, come era avvenuto per la Germania e per la Mesia15: chi, essendo originario di una delle due parti, fosse nominato tra i collaboratori del praeses a capo dellâaltra, non doÂveva essere considerato come se esercitasse lâufficio nella provincia dâorigine16.
Il frammento, lâunico pervenutoci dalla sezione dellâopera verosimilmente dedicata agli assistenti del praeses, doveva essere originariamente inserito in un più ampio discorso17: dal-
con questo rescritto, âpuoi adire colui che è a capo della provinciaâ, non si impone al proconsole, o al suo legato o al preside della provincia la necessità della cognizione, ma che questi debba valutare se assumere egli stesso la cognizione oppure nominare un giudice»; v.
le brevi ma dirimenti osservazioni di Solazzi 1950a, 283 (= Solazzi 1972, 600), il quale, pur constatando nelle fonti una terminologia non costante nĂ© unanime, rileva che nel pensiero di Giuliano il praeses provinciae, distinto dal proconsul e dal legato di questi, dovrebbe identificarsi con il legatus Caesaris, posto a capo di una provincia imperiale. Così anche Martini 1969, 130, il quale contrappone il ristretto significato giulianeo del termine praeses a quello generico, già presente nelle Istituzioni di Gaio e corrispondente a quello attestato nel frammento di Macro; v. anche Mantovani 1994, 229; Stolfi 2011, 43 ss.12 Giodice Sabbatelli 2001, 122.
13Così Grelle 1986, 41 ss. (= Grelle 2005, 229 ss.), il quale ravvisa, alla luce di D. 1.16.10, Ulp. 10 de off proc. e di D. 48.20.6, Ulp. 10 de off proc., un profondo ripensamento dellâordinamento provinciale e dei poteri che in esso si esercitano: essi vengono concepiti in rapporto alla funzione più che alla persona, in quanto già definiti nelle modalità di esercizio e negli obiettivi; in tal senso, v. Giodice Sabbatelli 2001, 122. Indizi dellâinfluenza del de officio proconsulis di Ulpiano sul contenuto e sulla struttura dellâopera di Macro, sia pure in assenza di evidenze testuali certe, sono avvertiti da Marotta 2004, 19 ss. Secondo Santalucia 1971, 70 ss., Ulpiano userebbe, peraltro, il termine praeses in senso del tutto identico a quello segnalato da Macro anche nei libri opinionum; cfr. D. 1.18.6.8, Ulp. 1 opin.
14Il divieto inizialmente era previsto per le province imperiali e venne poi esteso a quelle senatorie; v. Mommsen 1887.I, 318 e nt. 3; De Ruggiero 1895, 99; Balogh, Pflaum 1952, 118 (= Pflaum 1981, 251); Weaver 2002, 44. BĂ©renger 2014, 148, nellâimpossibilità di individuare con certezza il periodo in cui è stato introdotto, proprio alla luce del frammento di Macro ipotizza che esso possa essere stato previsto a partire dagli inizi del III sec.
d.C.15Per la correzione della lettura di Mysia con Moesia, v. DellâOro 1960a, 215 e nt. 424, il quale rileva che durante il principato la Mysia non risulta menzionata tra le province, fra le quali comparivano sin dal principato di DomiÂziano, invece, la Moesia Superior e la Moesia Inferior.
16DellâOro 1960a, 215, ritiene che la fattispecie considerata riguardasse il governatore e gli atti che questi doÂveva porre in essere al momento dellâarrivo in provincia: ma lâuso del verbo adsideo dovrebbe fugare ogni dubbio. Esso compare nelle fonti, anche non strettamente giuridiche, con il significato di âstare vicino a uno in qualità di assistenteâ, âassistereâ, e mai con quello di âessere a capo di una provinciaâ: Macro, del resto, per indicare que- stâultima funzione usa il verbo regere; cfr. D. 1.18.1.
17II frammento è stato riportato dai compilatori sotto il titolo de officio adsessorum; Lenel 1889.I, 572, lo colloca nellâopera di Macro sotto il titolo de praeside eiusque comitibus, contenente disposizioni generali sullo status e sulla nomina del governatore provinciale e dei suoi collaboratori.
lâoriginale deve essersi perduta la sezione relativa agli atti che il governatore doveva compiere al momento della sua nomina, e fra essi anche quelli relativi alla scelta del consilium[240]. Le raÂgioni del divieto di nominare adsessores originari della provincia devono individuarsi nei comÂpiti che essi erano chiamati ad assolvere, dal momento che essi dovevano prestare una consulenza tecnico-giuridica prevalentemente nellâattività giudiziaria[241]. La scelta dei collaÂboratori tra soggetti provenienti da una provincia diversa doveva rispondere ad esigenze di trasparenza e imparzialità[242], anche se risultava non esente da inconvenienti. Il governatore, infatti, non poteva più scegliere come membri del consilium specialisti di diritto locale, nemÂmeno quando doveva risolvere problemi derivanti dal conflitto tra disposizioni imperiali e norme di diritto locale[243].
F. 3 - D. 1.18.16
Il passo richiama un senatoconsulto, che aveva ristretto in maniera sensibile la trattazione di controversie relative a negozi posti in essere dai governatori, direttamente o per il tramite di collaboratori, amici e liberti, prima dellâarrivo in provincia. Lâesercizio delle relative azioni, non ancora intraprese, doveva essere ritardato fino al momento della partenza dellâinteressato dalla provincia, salvo che si fosse verificata una circostanza indipendente dalla sua volontà, nel caso cioè che egli fosse stato vittima di unâoffesa o di un furto. In tal caso poteva essere ammesso il giudizio o potevano essere adottati provvedimenti alternativi[244].
Il senatoconsulto in questione dovrebbe identificarsi con quello emanato nel 20 d.C., duÂrante il consolato di Cotta e Messalla[245], ricordato anche da Ulpiano[246].
Il richiamo del provvedimento senatorio da parte di Macro era probabilmente finalizzato a impedire che i governatori e i componenti del loro apparato venissero distolti dallâammiÂnistrazione a causa di controversie rientranti nella giurisdizione del pretore25. La prospettiva scelta da Macro è profondamente diversa da quella di Ulpiano26. Mentre in D. 1.16.4.2 il riÂchiamo al contenuto del senatoconsulto assume un valore e un significato marcatamente poÂlitico, nel senso che, come si evince dallâespressione ab ipsis ratio et vindicta exigatur, si prevede un intervento repressivo del senato, che avrebbe dovuto colpire il proconsole incapace di preÂvenire o impedire gli illeciti perpetrati dalla moglie27, quello di Macro è finalizzato, invece, a garantire una maggiore efficacia dellâazione di governo.
F 4 - D. 1.21.4
In apertura viene affermato che la cognitio de suspectis tutoribus può essere delegata: anzi la delega del proconsole, in quanto generale, la ricomprende come risulta da un rescritto di SetÂtimio Severo e Caracalla indirizzato al proconsole dâAfrica Bradua28, e ciò nellâesclusivo inteÂresse del pupillo (propter pupillorum utilitatem)29.
Lo stesso rescritto è richiamato anche da Ulpiano30. Esso era stato emanato in risposta a un quesito del proconsole con cui si chiedeva un chiarimento in ordine al trasferimento delÂlâattività cognitoria ai legati, problematica che, fino allâintervento della cancelleria imperiale, nizza 1977, 199 ss.; Guarino 1978, 203 ss. (= Guarino 1994, 517 ss.), il quale difende con argomentazioni giuridiche e filologiche la tradizione ulpianea; Venturini 1981, 106 ss.; Mantovani 1994, 246 nt. 186, con discussione della biÂbliografia realtiva ai problemi testuali del passo ulpianeo; Robinson 2007, 79 nt. 1.
25 Arangio-Ruiz 1906b, 483 (= Arangio-Ruiz 1974a, 73); DellâOro 1960a, 216 nt. 427.
26 Marotta 2004, 20 nt. 22 e 188 nt. 4.
27 Nonostante lâambiguità terminologica del passaggio (da si quid a delinquerint), Guarino 1978, 204-205 (= Guarino 1994, 518-519), ritiene che i delitti delle mogli dei governatori dovevano consistere in illeciti che esse compissero o potessero compiere sfruttando la propria condizione di supremazia.
28 Sul proconsole dâAfrica M. Valerio Bradua Maurico, v. PIR2 III, 353 nr. 31; Barbieri 1952, 117 nr. 506: ThoÂmasson 1960, 107-108.
29 De Martino 1937, 254, ravvisa unâassoluta incompatibilità tra il propter utilitatem pupillorum, principio riteÂnuto indubbiamente classico, e lâaffermazione consequens est, con cui si vorrebbe ricomprendere nella delega di giurisdizione anche la cognitio de suspectis tutoribus, e avanza, pertanto, dubbi sulla genuità del testo; diversamente, DellâOro 1960a, 217 nt. 430, il quale rileva che lâespressione utilitas pupillorum è di Macro, mentre il termine âconÂsequensâ del rescritto: sarebbe stata, dunque, opera del giurista il suo collegamento aHâutilitas pupillorum, mentre intento della cancelleria imperiale sarebbe stato solo quello di fornire una soluzione al caso pratico. Respinge, inoltre, i dubbi di De Martino in ordine al consequens, in quanto sarebbe nello stesso senso anche in Cic. leg. 1.5.
30 D. 26.10.1.4, Ulp. 35 ad ed.: An autem apud legatumproconsulis suspectuspostularipossit, dubiumfuit: sedimperator Antoninus cum divo Severo Braduae Maurico proconsuli Africae rescripsit posse, quia mandata iurisdictione officium ad eum totum iuris dicundi transit. ergo et si praetor mandet iurisdictionem, simili modo dicendum est suspectum posse apud eumpostulari cui mandata est: cum enim sit in provincia hoc rescriptum, consequens erit dicere et eum, cui a praetore mandata est iurisdictio, posse de suspecto cognoscere «Si è dubitato, invece, se (il tutore) potesse essere accusato di essere sospetto presso il legato del proconsole; ma lâimperatore Antonino con il divo Severo risposero al proconsole dâAfrica Bradua Marico che si poteva, dal momento che, conferita con mandato la giurisdizione, lâufficio di esercitare la giurisdizione si trasmette a lui nel suo complesso. Dunque, anche se il pretore deleghi la giurisdizione, allo stesso modo si deve dire che il tutore può essere accusato di essere sospetto presso colui al quale essa è stata delegata; infatti, pur essendo stato ciò risposto in provincia, sarà consequenziale dire che anche colui, al quale la giurisdizione è stata delegata dal pretore, possa coÂnoscere in merito al (tutore) sospetto». De Martino 1937, 253, dà risalto alla diversità di motivazioni messa in evidenza per lo stesso rescritto: Macro parla di «utilitas pupillorum», mentre per Ulpiano il trasferimento di poteri sarebbe logico, in applicazione di principi generali, dal momento che la cognitio rientra nellâofficium iuris dicundi; conclude, pertanto, che il passo ulpianeo, rispecchiando la tendenza bizantina alla generalizzazione ed astrazione, sarebbe stato alterato. non aveva trovato una soluzione univoca: la risposta andava nel senso che nella delega della giurisdizione era compresa anche la cognitio de suspectis tutoribus[247].
Il rescritto, essendo stato inviato al proconsole dâAfrica, doveva disciplinare, con riferiÂmento alla delega di giurisdizione, la cognitio de suspectis tutoribus nellâambito delle province proconsolari, cioè per ciò che attiene ai rapporti tra il proconsul e i suoi legati: Macro ne estende, invece, la portata anche alle province non proconsolari secondo una visione unitaria dellâorganizzazione provinciale[248].
La delega di giurisdizione, continua il giurista, può estendersi ad atti o provvedimenti (missiones in possessionem) che non sono esercizio di iurisdictio in senso stretto[249]: la concessione della bonorum possessio[250]; la missio in possessionem damni infecti causa, ventris nomine ovvero leÂgatorum servandorum causa[251]. Lâaffermazione, qui in esame, confermerebbe che in età severiana si fosse ormai affermato un concetto più ampio di iurisdictio: in essa, infatti, verrebbero riÂcompresi strumenti complementari del processo e non contenziosi, che erano estranei alla sua nozione originaria o tecnica[252]. La delega del governatore potrebbe estendersi, pertanto, a quei rimedi extragiudiziali, che trovavano tradizionalmente fondamento nell'imperium del magistrato e non nella sua urisdictio[253] [254]. F 5 - D. 4.4.43 Mommsen sia nell'editio maior sia nell'editio minor attribuisce il frammento a Ulpio Marcello, rilevando che l'attribuzione a Macro sarebbe opera dei deteriores3S: esso costituirebbe l'unico estratto da un'opera de officiopraesidis del giurista antonino. Lenel, in considerazione del fatto che nell'index Florentinus non è menzionato un de officio praesidis tra le opere di Marcello, pensa però che esso debba essere ascritto agli omonimi libri di Macro[255]. L'ipotesi di Lenel, quasi unanimemente condivisa[256], come è stato di recente rilevato, sarebbe avallata da numeÂrosi argomenti[257]: in primo luogo, l'iscrizione viene riportata solo una volta; un fenomeno analogo si sarebbe verificato, inoltre, anche per i libri iudiciorumpublicorum, il cui unico framÂmento D. 3.2.22, attribuito a Marcello da Mommsen sulla base della Fiorentina e del confronto con i Basilici[258], dovrebbe ascriversi a Marciano[259] o, forse, a Macro; e infine, le affinità conteÂnutistiche tra D. 4.4.43 e D. 29.2.61, che affrontano entrambi problematiche connesse con l'in integrum restitutio a favore del minore. Il frammento riguarda la concessione della restitutio in integrum a favore del minore di 25 anni[260] [261], rimedio che cominciò ad essere concesso dal pretore sulla base della lex Laetoria (o Plaetoria) de circumscriptione adulescentium4 nel caso in cui il minore nel compimento di un atto negoziale non fosse stato assistito da un curatore, ed era finalizzato al ripristino integrale della situazione giuridica che quel negozio avesse modificato. Il passo precisa che nel caso in cui qualcuno si dichiari maggiore di 25 anni si deve conÂdurre un accertamento[262], dal momento che la prova rileverebbe in maniera determinante cosi ai fini della concessione della restitutio in integrum come per altri procedimenti sucÂcessivi[263]. Emerge, dunque, che in età severiana nella iurisdictio viene fatta ormai rientrare la in inÂtegrum restitutio, con lâinevitabile conseguenza di una fusione tra il momento cognitorio e il giudizio restitutorio[264]. Per altro verso, dal confronto con D. 1.21.4.1, in cui tra i provvedimenti suscettibili di delega da parte del governatore non viene menzionata la restitutio in integrum, si potrebbe probabilmente inferire che per il giurista tardo severiano lâunico competente a concederla fosse il praeses[265]. F. 6 - D. 29.2.61 Il giurista prende verosimilmente in esame la clausola dellâeditto provinciale relativa allâin integrum restitutio, concessa ad un erede minore di 25 anni che avesse adito unâeredità gravata da debiti[266]. Il ripristino della situazione pregressa avrebbe, però, comportato un pregiudizio per il coerede che aveva effettuato lâacquisizione della propria parte: in base al ius adcrescendi saÂrebbe stato immesso, infatti, nel possesso anche dellâaltra parte del patrimonio ereditario e, di conseguenza, avrebbe dovuto far fronte a tutti i debiti gravanti su di esso[267]. Il pregiudizio, come ricorda esplicitamente Macro, fu rimosso da un rescritto di Settimio Severo con cui si disponeva che sul coerede non ricadesse la totalità dei debiti ereditari, ma che fosse concessa ai creditori del defunto lâimmissione nei beni rientranti nella parte pertiÂnente al minore che per essa aveva ottenuto la reintegrazione[268]. Il provvedimento imperiale era, evidentemente, ispirato a ragioni di equità: applicandosi il ius adcrescendi, il coerede si sarebbe trovato in una situazione svantaggiosa, non potendosi avvalere anchâegli del rimedio riconosciuto al minore[269]. In questo caso esso non introduceva nuove fattispecie di in integrum restitutio, quanto piuttosto circoscriveva, in considerazione di esigenze dettate dallâaequitas, gli effetti di quelle già previste dallâeditto. Libro II F 7 - D. 48.3.7 Ai governatori provinciali era riconosciuta competenza in materia di repressione criminale[270]. Secondo la ricostruzione tradizionale[271], tutti i governatori sarebbero stati titolari di poteri coercitivi, illimitati nei confronti dei peregrini, limitati nei confronti dei cittadini per effetto delle garanzie loro riconosciute; nel caso fosse richiesto, essi erano obbligati ad inviare il citÂtadino a Roma per il giudizio. Nel corso del principato si avviò la prassi di delegare ad alcuni dei governatori delle province imperiali lâamministrazione della giustizia capitale (ius gladii) nei confronti dei cives, prassi limitata allâambito militare, con la conseguenza che un soldato romano poteva essere condannato a morte senza che gli venisse riconosciuta la provocatio. In seguito, poi, alle concessioni di cittadinanza a comunità di provinciali e, di conseguenza, per lâimpossibilità di mantenere a Roma lâesercizio della giustizia capitale nei confronti dei cittaÂdini, si iniziò a delegare tale competenza anche al di fuori dellâambito militare. Dal III secolo la giustizia capitale spettava in linea generale ai governatori senatorii, in quanto titolari di imperium, mentre era riconosciuta ai governatori di rango equestre in virtù di una concessione speciale da parte dellâimperatore[272]. Nel passo in esame lâattenzione del giurista è rivolta ad esaminare un particolare aspetto della repressione dei crimini da parte dei governatori provinciali, quello della competenza territoriale. La competenza di ciascun governatore era limitata agli ambiti territoriali loro assegnati[273]. Si registra, però, una prassi consolidata (praesides solenti), in base alla quale la reÂpressione criminale veniva rimessa al governatore della provincia, in cui era stato commesso il crimine[274]: questi faceva espressa richiesta al collega che reggeva la provincia in cui il malÂfattore agiva, affinchĂ© gli venisse consegnato sotto scorta. Il giurista, inoltre, ricorda che la prassi era stata confermata anche da alcuni interventi della cancelleria imperiale. Di frequente, infatti, i praesides rivolgevano quesiti alla cancelleria imperiale per ottenere direttive in merito allâesercizio della coercizione criminale, come risulta anche dallâEpistolario di Plinio[275]. F 8 - D. 48.19.12 Ai fini della condizione giuridica dei condannati secondo Macro assume rilevanza solo la senÂtenza di condanna, indipendentemente dal fatto che si tratti di un provvedimento pronunciato a seguito di un giudizio previsto da legespublicae (o extra ordinem): non si considera, infatti, la tipologia dellâillecito (genus criminis), ma solo il provvedimento di condanna (sententia)[276]. Ne deriva lâirrilevanza del tipo di giudizio per la condizione giuridica dei condannati (status damÂnatorum): i condannati a morte o coloro che sono destinati a combattere con le bestie divenÂgono (gli uni e gli altri) immediatamente (confestim)[277] servi poenae[278]. La servitus poenae è posta in connessione con la tipologia della pena inflitta dal provvedimento di condanna, e non con il sistema procedurale attraverso il quale è stata disposta[279]. Con Macro - ma probabilmente anche con altri giuristi severiani[280] - si registrerebbe, perÂtanto, il distacco dallâorientamento dei giuristi anteriori, in particolare Venuleio Saturnino e Volusio Meciano, secondo i quali procedimenti sanzionatori previsti da leggi pubbliche (iudicia publica) andavano tenuti distinti da quelli introdotti da senatoconsulti o costituzioni imperiali[281]: si tratterebbe di un orientamento che porterebbe ad una sistemazione unitaria dei crimina, così di quelli sanzionati dalle leges publicorum iudiciorum come di quelli la cui sanzione aveva avuto unâorigine diversa[282]. Nonostante i iudicia siano ancora qualificati publica solo se istituiti da leggi pubbliche, la repressione delle fattispecie previste da queste è ormai ricompresa, inÂsieme con quella di fattispecie con fondamento diverso, nelle cognizioni extra ordineâą[283]. F. 9 - D. 50.5.5 Il frammento, come quello successivo, appartiene alla sezione dellâopera dedicata alla materia municipale[284]: viene richiamato un responso di Ulpiano[285] in materia di obblighi che gravavano sugli appartenenti allâordo decurionum, cioè su coloro che costituivano il senato delle collettiÂvità fruenti di autonomia locale[286]. I decurioni, espressione dellâĂ©lite locale, nelle città italiche erano di solito in numero di cento[287] e venivano scelti ogni cinque anni da magistrati detti per tale ragione quinquennales (o quinquennalicii)[288] con una lectio analoga a quella con cui venivano scelti i senatori a Roma[289]: era sancito il principio del numero chiuso dellâordo, erano precisati requisiti di onorabilità degli aspiranti, nonchĂ© era prevista lâincompatibilità con alcune professioni[290]. A partire dal 24 d.C. con la Lex Visellia venne precluso il decurionatus ai liberti e ai figli di liberti (la precluÂsione era prevista anche per le magistrature municipali), mentre con un intervento successivo furono introdotti limiti di età (più di 25 e meno di 55 anni). Il requisito di un patrimonio suffiÂciente, già previsto in maniera variabile per alcune comunità provinciali in età repubblicana, fu esteso durante il principato anche a molte città italiche[291]. I poteri specifici dell'ordo erano ampi e si estendevano a tutti i rami della vita della comuÂnità[292]: dalla nomina di magistrati e di sacerdoti, allâamministrazione patrimoniale e finanziaÂria, allâorganizzazione dei giochi, al controllo sui lavori pubblici e sullâarmamento delle truppe, nonchĂ© allâesercizio di attività giudiziaria dâappello relativamente alle sanzioni inflitte dai magistrati [293]. Ad Ulpiano era stato, probabilmente, rivolto da parte di un decurione un quesito relativo alla possibilità di una vacatio tra il decurionatus e un altro onore[294]: la risposta del giurista è neÂgativa, nel senso che non deve essere concesso nessun intervallo, introducendosi in tal modo una deroga al principio generale in base al quale non è possibile il cumulo di due onori[295]. Non sappiamo se il responso ulpianeo si riferisse a città italiche o provinciali; Macro, che adeÂrisce pienamente alla soluzione prospettata dal giurista di Tiro, applica, comunque, lâinseÂgnamento ulpianeo anche ai decurioni di città provinciali, come mostra il fatto che esso sia richiamato nellâopera dedicata allâufficio del praeses provinciae. F 10 - D. 50.10.3 Nel passo vengono esaminate alcune disposizioni in materia di edilizia pubblica, disposizioni la cui applicazione in provincia doveva essere garantita dai praesides provinciarum[296]: se si inÂtende realizzare unâopera nuova a proprie spese non è necessaria una preventiva autorizzaÂzione da parte del principe[297]. Lâunica restrizione che incontra lâiniziativa del privato consiste nellâeventualità che la stessa opera determini problemi con unâaltra città, costituisca motivo di sedizione, ovvero si tratti di circo, teatro o anfiteatro[298]. La ratio della restrizione va ravvisata nellâesigenza di garantire lâordine pubblico[299]: impedire che sia turbata la pace a causa dello spirito di competizione (aemulatio)[300] [301]. Lâautorizzazione risulta necessaria, a seguito di interventi della cancelleria imperiale (conÂstitutionibus declaratur)65, nel caso in cui unâopera sia realizzata anche con risorse pubbliche (publico sumptu)[302]. Sul governatore provinciale ricade, infatti, il compito di controllare le fiÂnanze delle realtà cittadine, ricomprese nellâambito territoriale di competenza: nel caso in cui un privato intenda, pertanto, realizzare unâopera nuova, impiegando anche risorse pub- bliche[303], sono necessari un controllo da parte del governatore e la successiva autorizzazione del principe[304]. Parimenti, viene ricordato il divieto di iscrivere su di unâopera pubblica il nome di persona diversa dal principe e dal finanziatore, previa autorizzazione dello stesso principe[305]: ne conÂsegue che non possa essere iscritto il nome dellâartista che realizzava l'opera90. Si tratta di norme rigorose che evidenziano come rientri nelle competenze del governatore prevenire e reprimere abusi in materia edilizia91. privato che finanzia unâopera pubblica: lâintero passaggio andrebbe, pertanto, inteso nel senso che il nome del privato finanziatore si può iscrivere sullâopera accanto a quello del principe solo previa autorizzazione di questâulÂtimo. Sulla tendenza degli imperatori a iscrivere il proprio nome sulle opere realizzate, nonchĂ© su quella di conÂcedere ai privati lâautorizzazione a iscrivere il proprio, v Cracco Ruggini 1989, 248 (= Cracco Ruggini 1999, 436); Robinson 1992, 52 ss.; Marotta 2004, 61 nt. 148; Cooley 2013, 43. Inoltre Eck 1996, 347 ss., dà risalto al fatto che la ridotta informazione della persona del dedicante, che generalmente emerge dalle iscrizioni, può ricondursi al controllo sociale esercitato nelle singole comunità o alla calibrata prassi epigrafica. 90 Al riguardo v Calabi Limentani 1958, 141; Bonini 1964, 152-153; Lucrezi 1984, 136. 91 Santalucia 1971, 40 e nt. 61, evidenzia come vadano letti sotto questa prospettiva sia il divieto di iscrivere il nome del praeses della provincia, divieto ricordato in D. 50.10.4, Modest. 11 pand., sia lâobbligo per chi eseguiva lavori di abbellimento di opere già realizzate di conservare il nome del costruttore originario, iscrivendolo accanto al proprio: D. 50.10.7.1, Call. 2 de cogn., su cui v Calabi Limentani 1958, 141-142; DellâOro 1960b, 10 nt. 8; Bonini 1964, 152-153; Jacques 1984, 778-779; Lucrezi 1984, 136-137; Lepore 2012, 361 nt. 20; Puliatti 2020, 246-247.