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II Ad legem vicensimam hereditatium libri II

Libro I

F 1. - D. 2.15.13

Sarebbero menzionati, sia pure in negativo, i poteri attribuiti ai procuratori preposti alla ri­scossione dei proventi della tassa sulle eredità e legati: è sancito esplicitamente solo il divieto imposto ai procuratori imperiali di concedere ai privati agevolazioni economiche senza aver consultato preventivamente l’imperatore[306].

Il passo è stato generalmente richiamato a sostegno della tesi in base alla quale la riscos­sione della vicesima hereditatium, nell’ultimo periodo dell’età dei Severi, era direttamente affi­data ai procuratori imperiali e, pertanto, veniva interpretato nel senso che questi non potevano addivenire ad un accomodamento finanziario con i singoli contribuenti[307]. Questa interpretazione è stata di recente messa in discussione sul presupposto che il principio ricor­dato da Macro, nella sua laconicità, sarebbe riferibile anche all’ipotesi di insolvenza totale o parziale di appaltatori, aggiudicatari del servizio di riscossione, e che pertanto un’interpre­tazione non escluderebbe necessariamente l’altra[308].

Forse il passo andrebbe letto sotto una diversa prospettiva: nel senso che il principio ri­cordato dal giurista non dovrebbe essere posto in relazione con le modalità di riscossione della tassa, ma essere considerato nel più ampio ambito di una definizione delle compe­tenze e dei poteri attribuiti ai procuratori imperiali[309]. Al riguardo, si potrebbero trarre in­dicazioni da quanto Ulpiano afferma nel libro XVI del suo Commentario all’editto[310] in merito ai poteri di gestione dei procuratori che amministrano il patrimonio imperiale[311]. Ulpiano osserva che la traditio di un bene fiscale effettuata da parte del procuratore imperiale, come se fosse un bene proprio, al fine di porre in essere una vendita, una transazione o una do­nazione, non determina il trasferimento della proprietà, dal momento che esso si perfe­ziona solo quando il procuratore imperiale agisce in esecuzione della volontà espressa dell’imperatore[312]: al procuratore imperiale non è demandato il compito di alienare il bene del principe, ma solo quello di amministrarlo con diligenza.

Ulpiano individua, dunque, nel consenso del principe il limite alla facoltà del procuratore di disporre del bene imperiale affidato alla sua gestione[313].

Come il procuratore non è titolare di poteri di disposizione sul patrimonio imperiale che deve amministrare, così il procuratore responsabile per la riscossione della tassa deve ga­rantire il gettito, non potendo di sua iniziativa concedere agevolazioni ai privati. Nel passo di Macro viene esplicitato il divieto per i procuratori imperiali di porre in essere un acco­modamento finanziario con i privati in materia di tassa sulle eredità e legati; la prospettiva sembra, però, analoga a quella di Ulpiano in riferimento ai poteri dei procuratori che am­ministrano la res Caesaris: i loro poteri sono limitati alle operazioni inerenti l’attività di ri­scossione, tanto che essa sia affidata direttamente ad essi stessi tanto che sia concessa ad ap­paltatori[314]. Nei casi di inadempimento, totale o parziale, nei confronti del fisco si deve ritenere, infatti, che i procuratori imperiali devono attivarsi per riscuotere quanto dovuto, ponendo in essere gli atti di vendita forzata del patrimonio del privato, fino al pieno soddi­sfacimento del debito fiscale[315]: una deroga, con la possibilità di porre in essere una transa­zione da parte del procuratore imperiale, non può essere ammessa senza aver consultato preventivamente l’imperatore.

F 2 - D. 50.16.154

Il senso dell’affermazione risulta abbastanza oscuro, dal momento che essa è stata estra­polata dal contesto. Macro richiama distanze precise intorno all’Urbe, mille passi[316], ed in­dica il punto dal quale calcolarle: non dal miliario, sito nel foro, ma dagli edifici esterni alle mura che prolungano, senza soluzione di continuità, l’area abitativa, al fine di deter­minare il distretto di pertinenza dell’urbs[317].

Nella riflessione del giurista si afferma, dunque, la totale integrazione degli aedificia continentia nella morfologia topografica e giuridica della città[318].

Proprio in considerazione del fatto che il senso della frase appare piuttosto oscuro, il passo non è stato oggetto di un’univoca interpretazione: si è ritenuto che il giurista tardo severiano stesse indicando l’ambito territoriale del distretto di riscossione della tassa per la città di Roma[319], ma si è anche pensato che Macro prendesse posizione sulle problematiche relative al magistrato competente per l’apertura del testamento[320].

Si potrebbe trarre un argomento a favore della seconda interpretazione dal già citato passo di Ulpio Marcello (D. 50.16.87, Marcell. 12 dig.), che è stato ricondotto da Lenel sotto la ru­brica ‘Testamenta quemadmodum aperiantur’[321]. Dal momento che il giurista antonino richiama la nozione di Roma, proposta da Alfeno Varo, estesa agli aedificia continentia[322], si può ritenere che essa, fosse considerata dalla riflessione giurisprudenziale in connessione, fra l’altro, con le problematiche relative all’apertura dei testamenti: luogo di apertura, modalità, limiti tem­porali, magistrati (o funzionari) territorialmente competenti. Come Ulpio Marcello riferisce l’espressione aedificia continentia al luogo di apertura dei testamenti[323], cosi si può ritenere che Macro la valuti al fine di determinare il magistrato territorialmente competente per l’aper­tura, in conformità al dettato della lex vicesimae hereditatium[324].

F 3 - D. 28.1.7

Sia al muto che al sordo non è riconosciuta la testamenti factio activa, cioè di disporre valida­mente per testamento[325]: ciò vale, evidentemente, in riferimento al testamentum per aes et li­bram, dal momento che il muto non può pronunciare le parole della nuncupatio, mentre il sordo non è in grado di ascoltare le parole pronunciate dal familiae emptoi[326].

Macro introduce una deroga: si può plausibilmente ipotizzare che il passo in esame, al­l’interno dell’opera, fosse inserito in un discorso più ampio relativo alle fattispecie nelle quali si era tenuti a corrispondere la tassa del 5%. Una volta riconosciuta la validità dei testamenti di sordi e muti, sia pure a seguito di un intervento imperiale, i patrimoni ereditari così tra­smessi sarebbero stati sottoposti alla tassa[327]. Il testamento del muto o del sordo sarebbe valido a condizione che l’interessato sia stato autorizzato dal principe: tale possibilità, sarebbe stata introdotta da specifici interventi imperiali, cioè sotto forma di privilegio[328].

Il primo problema che si pone è, dunque, quello di comprendere quando questo privilegio possa essere stato introdotto[329]. Si può ipotizzare un momento non di molto precedente alla com­posizione dell’opera di Macro, quando, a seguito della constitutio Antoniniana, compaiono forme anomale di testamento, risultato del contrasto tra istituti di ius civile e di diritti provinciali[330].

Si è sostenuto che il privilegio non deve aver creato grandi problemi sul piano pratico, dal momento che il testamento posto in essere da un muto o da un sordo autorizzati dal­l’imperatore sarebbe parificato a quei testamenti che mancavano di qualcuna delle formalità prescritte dal ius civile, ma che erano tutelati dal ius honorarium, che riconosceva ai soggetti beneficiati il possesso dei beni ereditari a condizione che fossero esibite delle tabulae che pre­sentassero i sette sigilli (del familiae emptor, del libripens e dei cinque testes)[331].

In realtà, per comprendere pienamente la portata della concessione, effettuata dalla can­celleria imperiale a favore del sordo o del muto, occorre piuttosto considerare in parallelo le disposizioni in materia di testamentum militis[332]: come gli imperatori concessero ai soldati il privilegio di testare senza rispettare alcuna delle formalità prescritte, in considerazione della loro inesperienza (nimia imperitia)[333], così, probabilmente a partire dall’età tardo severiana, al muto o al sordo fu concesso, previa autorizzazione imperiale, di testare in deroga alle dispo­sizioni in materia di testamentum per aes et libram. Dal passo di Macro sembrerebbe, tuttavia, che l'autorizzazione dell'imperatore debba essere concessa ad hoc, mentre nel caso del testa­mentum militis, a partire da età traianea, si tratta di un privilegio di portata generale[334].

La va­lidità del testamento del muto e del sordo troverebbe fondamento, dunque, esclusivamente nella volontà imperiale, attraverso una deroga ai principi previsti del ius civile in ordine alla testamenti factio activa.

F. 4 - D. 11.7.37

Dopo che si è proceduto all'apertura del testamento e alla pubblica lettura del suo contenuto, si effettua la valutazione complessiva del patrimonio ereditario e si determinano le relative detrazioni al fine del pagamento della vicesima hereditatium: le spese per i funerali e la sepol­tura vengono equiparate ai debiti ereditari e, pertanto, diminuendo l'attivo ereditario, devono essere detratte[335]. Tali spese, in base a D. 11.7.12.5, Ulp. 25 ad ed., devono essere, comunque, determinate in rapporto alle disponibilità e alla posizione sociale del defunto[336].

Nel passo di Macro compare un lungo elenco relativo a spese funerarie, che, come tali, possono essere detratte dal pagamento della vicesima hereditatium. Vengono considerate, ai fini della detrazione, tutte le somme impiegate per il defunto prima della sua sepoltura, come quelle destinate all'acquisto di unguenti, del luogo di sepoltura e del sarcofago, nonché quelle pagate a titolo di eventuali imposte o per il trasporto della salma.

Sulla detraibilità di tali spese non sembrano sorgere dubbi, mentre più problematica risulta la detraibilità delle somme impiegate per la costruzione di un monumento funebre. Nel § 1[337] è richiamato, infatti, un rescritto di Adriano[338], in cui si precisa che potevano essere consi­derate spese funerarie e, pertanto, suscettibili di detrazione, quelle destinate a preservare la salma[339]. Nel caso in cui agli eredi fosse stato fatto carico di realizzare un monumento imponente, le spese sostenute non sarebbero potute essere portate in detrazione, in quanto non considerate funerarie. La finalità del provvedimento imperiale risulta, dun­que, chiara: evitare abusi, che avrebbero determinato una diminuzione delle entrate per il fisco[340].

Il rescritto si può ascrivere ad una serie di provvedimenti imperiali volti a prevenire frodi nei confronti del fisco e di altri creditori: nei §§ 1 e 2 del Gnomon dell'Idios logos[341] sono richiamati due provvedimenti su questa linea, l'uno di Traiano l'altro di Adriano. In particolare, Traiano, informato del fatto che, allo scopo di frodare fisco e creditori privati, si era diffusa la pratica di arricchire ed ingrandire l'area sepolcrale con giardini e costru­zioni, dispose che si confiscasse il complesso monumentale e fosse esente da confisca solo il μνήμα (monumentum), cioè il luogo in cui era deposto il corpo del defunto[342]. Da parte sua, Adriano avrebbe irrigidito tale regime normativo disponendo la confisca anche delle tombe[343].

Libro II

F. 5 - D. 35.2.68

Il passo, che secondo la ricostruzione di Lenel apparterrebbe al secondo libro dell’opera di Macro, contiene due tabelle[344] da seguire per valutare i legati di alimenti e di usufrutto[345], di­sposti a titolo vitalizio, ai fini dell’applicazione della tassa del 5%[346]. Il tenore testuale non rende, però, agevole determinare l’importo, dal momento che non viene indicato in quale misura doveva essere pagata detta tassa[347].

Il frammento richiama in primo luogo una tabella citata da Ulpiano[348], al fine di calcolare la tassa sui legati di alimenti e di usufrutto[349]. Dal testo tradito sembrerebbe che la tabella do­vesse avere il carattere dell’ufficialità, così da far ipotizzare una sua elaborazione da parte degli uffici dell’amministrazione imperiale dove la tassa doveva essere versata[350].

La tabella faceva riferimento e all’età del legatario, dalla nascita fino ai sessanta anni ed oltre, e a valori che decrescevano in maniera inversamente proporzionale all’età. Questi ultimi dovevano essere utilizzati come coefficienti ai fini della determinazione dell’importo della tassa, coefficienti verosimilmente connessi con una stima dell’aspettativa di vita dei legatari. La sopravvivenza del legatario si presumeva secondo la seguente progressione: 30 anni se il legatario ne avesse 20, e rispettivamente 28, 25, 22, 20, 19, 18, 17, 11, 10, 9, 7, 5 se ne avesse 25, 30, 35, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 55, 60 o più di 60 anni[351].

Più semplice risulta la tabella di Macro[352]: dalla prima età a 30 anni si computavano altri 30 anni di vita; dai 30 in poi quanti ne mancavano ai 60, e, in ogni caso mai più di 30. La tabella non indica la valutazione da effettuare nel caso in cui il legatario avesse più di 60 anni[353]. Mom­msen, sulla scorta dei Basilici[354], integrava dopo deesse videtur la frase ab annis autem sexaginta annorum quinque, prospettando una regola analoga a quella introdotta dalla tabella di Ulpiano. Ma tale integrazione è stata considerata insufficiente già da Ferrini[355], il quale proponeva, invece, di integrare - dopo deesse videntur e prima della proposta di integrazione di Mommsen - la frase numquam vero minus quam decem, prospettando un evidente caso di aplografia: il copista avrebbe effettuato un salto da questo numquam a quello che dà avvio alla frase dopo videntur[356].

Il limite della valutazione per un periodo massimo di 30 anni, nella riflessione di Macro, vale anche nel caso in cui l’usufrutto sia disposto a favore di una municipalità. Il passaggio è stato frainteso nel senso che il giurista tardo severiano si stesse riferendo alla durata massima di un legato disposto a favore di un ente, introducendo il limite massimo di 30 anni; ciò sarebbe stato in evidente contrasto con il termine di 100 anni previsto in due passi di Gaio[357]. Conse­guentemente, sono stati avanzati sospetti di interpolazione per questi ultimi[358], e si è ipotizzato, persino, che la validità di un legato disposto a favore di un ente fosse stata introdotta dai com­pilatori[359]. Occorre tuttavia rilevare che la prospettiva del giurista tardo severiano sia differente rispetto a quello di Gaio: nel passo in esame non viene affrontata la problematica relativa alla durata di un usufrutto disposto a favore di un ente, ma quella relativa alla sua valutazione eco­nomica (computatio), nel limite massimo dei 30 anni, ai fini dall'applicazione della vicesima[360].

La tabella citata da Ulpiano si presenta, sia pure nella sua maggiore complessità, come un adeguato strumento per soddisfare le esigenze sia dei soggetti preposti alla riscossione della tassa del 5% sia di quelli tenuti al pagamento di essa[361]. Al riguardo, come è stato precisato, il testo tra­dito lascia aperto il problema delle modalità di pagamento dell'importo determinato in base alla tabella[362]. Sono, infatti, possibili tre distinte ipotesi di pagamento: il pagamento della tassa da parte del legatario all'erede; il pagamento diretto da parte del legatario ai soggetti preposti alla riscos­sione; infine, il pagamento da parte dell'erede a questi ultimi. Parimenti non viene precisato se la somma dovuta a titolo di tassa dovesse essere corrisposta in un'unica soluzione ovvero pagata ratealmente per il numero di anni per il quale era calcolato l'importo totale[363].

Nel § 1, accettando anche in questo caso la sostituzione di vicesimam in luogo di Falcidiami[364], sarebbe riportata l'interpretazione sostenuta da alcuni, ma respinta da Ulpiano e dallo stesso Macro, come l'avverbio recte renderebbe evidente, in base alla quale non sarebbe possibile pre­tendere il pagamento della tassa da colui che in precedenza aveva affermato essere proprietario di un bene poi rilevatosi, invece, rientrante nel patrimonio ereditario.

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Source: Alessandri Sergio (ed.). Aemilius Macer: De officio praesidis. Ad legem XX hereditatium. De re militari. De appellationibus. Roma – Bristol: L'Erma di Bretschneider,2020. — 198 p.. 2020
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