<<
>>

De re militari libri II

Libro I

F 1 - D. 49.16.12.

Il passo si apre con un’ammonizione a chi dirige un esercito: è suo compito non solo imporre la disciplina[365], ma osservarla egli stesso[366].

Il § 1 prende avvio con una citazione da un’opera del giurista Paterno[367], il quale aveva scritto che un comandante deve essere estremamente misurato nel dispensare congedi[368], impedire l’uso di cavalli militari al di fuori della provincia di sua competenza, e, infine, non impiegare i soldati in attività private di caccia e di pesca. A sostegno di quanto affermato da Paterno si riporta l’opi­nione di Augusto sull’inopportunità di impiegare soldati in lavori artigianali[369]. A differenza della citazione di Paterno, la seconda è, invece, una citazione testuale, tratta dalla disciplina Augusti[370].

È evidente che Macro, nel richiamare la disciplina Augusti[371], indica le linee guida che avreb­bero dovuto seguire i comandanti, evitando un comportamento troppo permissivo e, in par­ticolare, la tendenza ad impiegare i soldati per attività extraistituzionali. Non veniva censurato il distacco di soldati per scopi inerenti l’amministrazione imperiale, ma si volevano stigma­tizzare i casi in cui si impiegavano soldati per attività private[372].

Nel § 2, poi, si specificano le attività proprie dei tribuni e degli altri ufficiali: mantenere le truppe negli accampamenti[373]; tenerle in esercizio[374]; controllare gli ingressi e le uscite dagli accampamenti[375]; ispezionare le sentinelle[376]; provvedere all’approvvigionamento; ve­rificare la qualità del grano e prevenire eventuali frodi[377]; reprimere i comportamenti de­littuosi[378]; garantire spesso la presenza alle riunioni degli ufficiali[379]; prestare ascolto alle lamentele dei soldati[380]; far visita ai soldati ammalati[381].

Nell’elenco formulato da Macro, accanto a funzioni dei comandanti, che risalgono all’organizzazione dell’esercito di età repubblicana, si menzionano compiti e responsabilità derivanti dalle riforme, che nel corso del principato interessarono l’esercito nel suo complesso: la burocratizzazione degli uffici, anche di quelli militari, doveva comportare una specializzazione anche delle funzioni dei comandanti.

Libro II

F 2 - D. 49.16.13pr.-2

Il passo registra il divieto per i soldati di acquistare un campo nella provincia in cui prestano servizio.

Macro richiama, probabilmente, una disposizione imperiale, introdotta prima del 198 d.C.18, per un determinato ambito provinciale e, successivamente, oggetto di generalizzazione - come si evince dal confronto con un frammento di Marciano, il quale richiama la medesima disciplina19 -, e ne esplicita la ratio ispiratrice: evitare che i soldati siano distolti dal servizio per svolgere, invece, attività agricole nel proprio interesse. Il giurista avverte la necessità di definire in dettaglio le implicazioni del divieto: esso non si estende all’acquisto di immobili

medica. Negli accampamenti stabili, infatti, fu creato un locale apposito (valetudinarium), in cui venivano curati i malati ed i feriti più gravi. Il dovere del comandante di recarsi presso i valetudinaria o nelle tende per far vista ai malati, per dar loro conforto, rispondeva a quel valore morale della filantropia, a sua volta rientrante nel più ampio programma di restaurazione etica voluto da Severo Alessandro.

18 II provvedimento va datato prima dell’associazione al trono di Caracalla (24 gennaio 198 d.C.), dal momento che Marciano (v. infra nt. successiva) richiama un intervento congiunto di Settimio Severo e Caracalla. Del resto il § 111 del Gnomon dett’Idios logos (BGU V 1210, 243), nella versione di età antonina, menziona per la provincia d’Egitto il medesimo divieto: Ο[ϊ] στρατευόμενοι έκωλύθ[ησαν καθ’ η]ν στρατεύονται έπα[ρ]χ[ί]αν ένκ[τ]άσθαι «Ai soldati è stato proibito di acquistare proprietà fondiarie nella provincia in cui essi prestano servizio»; v Lewis 1982, 143-144, con discussione della bibliografia.

19 D. 49.16.9pr., Marc. 3 inst.: Milites prohibentur praedia comparare in his provinciis, in quibus militant, prae­terquam si paterna eorum fiscus distrahat: nam hanc speciem Severus et Antoninus remiserunt. sed et stipendiis impletis emere permittituntur. fisco autem vindicatur praedium illicite comparatum, si delatus fuerit. sed et si nondum delata causa stipendia impleta sint vel missio contigerit, delationi locus non est. «Ai soldati è fatto divieto di acquistare fondi nelle province in cui prestano servizio, salvo il caso in cui il fisco venda forzatamente i loro beni paterni: infatti Severo e Antonino hanno escluso questa fattispecie. Il fondo acquistato illecitamente viene poi riven­dicato dal fisco, se sia stato denunciato. Ma anche se - a situazione non ancora denunciata - il servizio militare sia stato portato a termine o sia sopraggiunto il congedo, la denuncia non ha effetto»; v. da ultimo Dursi 2019, 171-173. È evidente la corrispondenza tra il passo di Macro e quello di Marciano: richiamano entrambi lo stesso divieto, la medesima motivazione e sanzione, nonché, infine, i medesimi limiti di applicazione. Mar­ciano, però, ne circoscrive la portata, richiamando un rescritto di Settimio Severo e Caracalla, che introduceva un’eccezione nel caso di acquisti aventi ad oggetto fondi paterni, confiscati e venduti forzatamente dal fisco; cfr. anche D. 18.1.62pr., Mod. 5 reg. Probabilmente, la cancelleria imperiale avrebbe esteso a tutte le provincie dell’impero, come sostiene Lewis 1982, 146-147, una disciplina abbondantemente attestata nell’Egitto romano almeno a partire dalla meta del II sec. d.C.; cfr. BGU II, 462 (= W.Chrest. 376, 155-156 d.C.), un documento in cui un miles acquista un terreno già di proprietà del padre e del fratello, su cui v., da ultimo, Alessandri 2012, 79 ss.

diversi dai fondi, come le case, né ai fondi ubicati in province diverse da quella in cui il soldato presta servizio, in quanto i questi casi non si verificherebbero le conseguenze che il provve­dimento intendeva scongiurare[382].

In caso di trasgressione il fisco può rivendicare, a seguito di denuncia (delatio), il fondo[383].

Nel § 1 viene introdotto un limite temporale alla denuncia e conseguente vindicatio a fa­vore del fisco: se non è stato avviato un processo fiscale prima che il soldato abbia ricevuto il congedo, non deve essere molestato nel godimento del bene.

La ratio di tale concessione è precisata nel § 2, in cui il giurista ne esclude l’operatività nei confronti dei congedati in modo disonorevole: si afferma, infatti, che la mancata confisca è concessa a titolo di premio ai veterani. Di conseguenza, si riconosce un’analoga disciplina anche nei confronti dei soldati congedati per motivi di salute[384]. Si contemperavano gli interessi dell’amministrazione imperiale e quelli dei soldati[385].

F. 3 - D. 49.16.13.3

Nel passo si analizzano le motivazioni (causae) di congedo dei soldati[386]: esso poteva essere onorevole (missio honesta), per motivi di salute (missio causaria) e, infine, disonorevole (missio ignominiosa).

Il congedo onorevole era concesso o allo scadere della ferma, che, a partire da Tiberio, per i legionari aveva una durata di venticinque anni[387], o prima del termine, per concessione dell’imperatore[388]. I soldati, che ottenevano una honesta missio, venivano designati veterani e ottenevano la concessione della cittadinanza romana, se non la possedevano già, e il diritto di contrarre giusto matrimonio (conubium), nonché il praemium militine, consistente in una somma di denaro o in terre[389], erogato al momento della cessazione dal servizio insieme a eventuali ulteriori privilegi[390].

Il congedo per motivi di salute era concesso nel caso in cui, per infermità fisica o mentale, i soldati non avevano portato a termine il servizio, perché non più idonei alle armi[391]. I soldati riformati avevano diritto al praemium militine e godevano del trattamento di coloro che avevano terminato il periodo di leva: alcuni privilegi furono loro estesi da specifici interventi imperiali[392].

Il congedo disonorevole era disposto, infine, quando un soldato teneva un comporta­mento, tale da determinare la sua espulsione dall’esercito con una nota infamante; esso poteva essere disposto dal comandante nei confronti sia di singoli[393] sia di interi reparti. Es­sere congedati con disonore (missio ignominiosa) costituiva un provvedimento disciplinare gravissimo: era preceduto dallo scioglimento del giuramento (exauctoratio) e implicava il divieto di svolgere qualsivoglia attività a Roma o in altri luoghi in cui fosse l’esercito al se­guito dell’imperatore[394], oltre ad essere completamente esclusi da tutti i privilegi che spet­tavano ai veterani[395]. Il divieto, ricordato da Macro e al quale fanno riferimento anche Cal­listrato e Ulpiano[396], sembrerebbe far coincidere Roma con ogni luogo dell’impero in cui si trovi l’imperatore[397].

Il passo si conclude con la precisazione che i soldati congedati con disonore ma senza che ciò sia attestato in un’apposita “nota”[398], sarebbero dovuti essere considerati tali[399]. Dal tenore testuale sembrerebbe richiamato un principio, che si baserebbe su di una prassi consolidata. Si potrebbe, pertanto, ipotizzare che il giurista stia escludendo dai privilegi i congedati, che non siano in grado di esibire i documenti relativi al proprio congedo (ta­bulae honestae missionis), rilasciati dal comandante militare[400]: si introdurrebbe, dunque, una presunzione di congedo disonorevole in caso di mancata esibizione della relativa do­cumentazione[401].

F 4 - D. 49.16.13.4-6

Nell’esaminare alcune fattispecie di infrazioni commesse da soldati, presentandole in ordine crescente di gravità[402], Macro richiama i veteres[403], le opinioni di Menandro e Paolo, nonché specifici provvedimenti della cancelleria imperiale.

In primo luogo si censura il comportamento del soldato irriguardoso, nei confronti del quale i provvedimenti sanzionatori devono essere adottati non solo dal tribuno o dal centu­rione, ma anche da graduati subalterni: il riferimento alla facoltà punitiva riconosciuta ai su­balterni (principales) suggerisce di ritenere che la sanzione inflitta fosse corporale[404].

Successivamente vengono considerate ipotesi più gravi di infrazioni e si registra un orien­tamento consolidato della giurisprudenza per i casi di disobbedienza o insubordinazione nei confronti del centurione, procedendosi, come si è detto, ad una graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità della condotta tenuta. Si passa dal trasferimento del colpevole ad un reparto di livello inferiore (in deteriorem militiam dari) nel caso di resistenza inconsapevole alla punizione comminata dal centurione[405], alla pena capitale nel caso di offese fisiche premeditate o di aggressione nei confronti di quest’ultimo. È evidente che una così rigorosa previsione di provvedimenti sanzionatori avesse una finalità di prevenzione, tendente a garantire l’autorità dei comandanti e l’applicazione delle sanzioni ora rimessa alla discrezione di questi ultimi, i quali spesso applicavano le pene più severe solo nei casi di trasgressioni assai gravi[406].

Nel § 5 l’attenzione del giurista si sposta sulla fattispecie della diserzione, punita con la pena capitale: viene riportato il pensiero di Arrio Menandro, il quale escludeva dall’ipotesi di diserzione la fuga del soldato che si fosse sottratto alla custodia o al carcere: il reato com­messo sarebbe l'evasione e non la diserzione (in numero disertorum non computando)[407]. Viene, invece, condivisa l'opinione di Paolo[408] sulla punizione con la pena di morte di chi fosse fuggito dalla prigione a seguito di effrazione, anche se in precedenza non avesse disertato[409].

L'analisi continua con il richiamo di due interventi della cancelleria imperiale, l'uno risalente al principato di Antonino Pio (138-161 d.C.) l'altro a quello congiunto di Settimio Severo e Caracalla (24 gennaio 198-4 febbraio 211 d.C.)[410]. Il primo provvedimento disponeva che il disertore, che era stato presentato dal padre, venisse trasferito a un reparto di punizione, perché il padre non apparisse come colui che avesse inviato al supplizio il proprio figlio. Il secondo provvedimento disponeva la deportazione per il disertore, che si fosse costituito dopo cinque anni. Per Menandro, ripreso da Macro, questo precedente ha un valore esemplare e deve essere imitato in altre situazioni[411].

F. 5 - D. 48.19.14

Nel frammento si sancisce il principio, in base al quale alcune fattispecie delittuose sono re­presse diversamente a seconda che l'autore ne sia un civile (paganus)[412] o un militare, preve­dendosi un maggiore rigore nei confronti di quest'ultimo[413] : persino la stessa configurazione di un comportamento come delictum può derivare dal particolare status di militare.

Nella seconda parte Macro riprende esplicitamente un'affermazione di Menandro (Me­nander scribit), secondo il quale deve essere comminata la pena capitale nel caso in cui un sol­dato si sia dedicato ad attività teatrali[414] o si sia lasciato vendere come schiavo[415].

Sebbene si tratti di due fattispecie profondamente distinte, per entrambe viene disposta la stessa pena: la condanna a morte[416]. Probabilmente, l'inasprimento del rigore nella repres­sione dei comportamenti dei militari rispondeva all'esigenza di garantire maggiore decoro all'intero esercito. I civili che svolgevano l'ars ludicra venivano, infatti, colpiti da infamia[417]. Potrebbe riflettersi, pertanto, in Macro la politica di restaurazione etica che interessò il ceto militare a partire dal principato di Settimio Severo[418].

F 6 - D. 49.17.11

Il frammento offre una definizione del peculium castrense, il complesso di beni nella disponi­bilità del filius familias che si trova sotto le armi: i beni a lui donati dal padre o da parenti o ciò che lo stesso ha acquistato durante il servizio militare. Ilfilius familias miles esercitava su di essi non solo atti di ordinaria amministrazione, ma anche atti di vera e propria disposi- zione[419]. Tutto ciò che veniva acquistato dalfilius familias miles indipendentemente dal servizio militare non rientrava nel peculio castrense[420].

La definizione, concorde con quanto stabilito da una costituzione di Severo Alessandro[421], individua, dunque, due nuclei distinti di beni che costituiscono l'oggetto del peculio ca- strense[422].

L’oggetto del peculio castrense, definito nel frammento di Macro, costituisce il punto di arrivo di un lungo processo di genesi e trasformazione61. Da un passaggio delle Istituzioni di Giustiniano è possibile ricostruire la storia dell’istituto: si ricorda, infatti, che Augusto e, dopo di lui, Nerva e Traiano concessero ai soldati, e Adriano anche ai veterani62, la facoltà di di­sporre per testamento in ordine a ciò che avessero acquistato durante il servizio militare63. Successivamente, oltre ai beni acquistati durante il servizio militare vennero ricompresi in esso anche i donativi ricevuti dal padre o dai parenti al momento della partenza64.

È discusso quando e come questi beni entrarono a far parte del peculio castrense: si può, comunque, pensare più che ad un intervento della cancelleria imperiale, risalente al principato di Settimio Severo o di quest’ultimo con il figlio Caracalla65, al risultato dell’attività interpre­tativa della giurisprudenza antonina e severiana66.

eunti. Al riguardo, Albertario 1931b, 10 nt. 2 (= Albertario 1933, 163 nt. 3), sulla base della segnalazione di Pitting 1871, 43-44, valutava l’espressione in militiam agenti una svista dell’amanuense, non rilevata in sede di redazione dei Digesta, dal momento che nella riflessione giurisprudenziale di età severiana si facevano rientrare nel peculio castrense solo i doni di genitori, moglie e parenti effettuati al momento dell’ingresso nell’esercito; v. anche Leh­mann 1982, 201-202; Longo 2003, 26; Schmetterer 2012, 44-45. Diversamente La Rosa 1953, 46, ritiene genuina l’espressione in militia agenti, data la corrispondenza con B. 57.2.10: Tot; oiorv èv o-tpa-tEia, per affermare che Macro faceva rientrare i donativi effettuati sia al momento della partenza sia durante il servizio, purché si trat­tasse di res castrenses.

61 La finalità dei provvedimenti imperiali in materia era, evidentemente, quella di attirare alla vita miltare i filiifamilias, riconoscendo loro autonomia patrimoniale sui beni rientranti nel peculio castrense; v. La Rosa 1953, 8 ss. e 24-25, con discussione della bibliografia.

62 La concessione di Adriano a favore dei veterani si rendeva necessaria per garantire una più piena effettività a quelle precedenti: altrimenti il miles, una volta congedato, sarebbe tornato nella condizione ordinaria di filius familias, perdendo la facoltà di disporre mortis causa del proprio peculio castrense; v. La Rosa 1953, 10; Lehmann 1982, 268.

63 Cfr. lust. inst. 2.12pr.: Exceptis his quos antea enumeravimus etpraecipue militibus qui inpotestateparentum sunt, quibus de eo quod in castris adquisierintpermissum est ex constitutionibus principum testamentum facere «Panno eccezione coloro che abbiamo menzionato in precedenza e soprattutto i soldati che sono nella potestà dei genitori, ai quali è permesso da costituzioni imperiali fare testamento in ordine a ciò che hanno acquistato negli accampamenti»; per i rilievi testuali, v. Perrini 1901, 155-156 (= Ferrini 1929, 366-367); Albertario 1931b, 78 (= Albertario 1933, 161); Guarino 1941, 54.

64 A seguito di una costituzione di Adriano, sarebbero state fatte rientrare nel peculio castrense anche le eredità della moglie; cfr. D. 49.17.13 Pap. 16 quaest.; D. 49.17.16pr., Pap. 19 resp.; su cui v. Guarino 1941, 64 ss., il quale ne sostiene, a differenza di Albertario 1931b, 23-25 (= Albertario 1933 172-173) e Beseler 1931a, 59, la sostanziale ge­nuinità per ciò che attiene al peculio castrense, dal momento che l’eredità della moglie si configurerebbe come un complesso di beni per i quali, su concessione di Adriano, era previsto un regime analogo a quello dell’in castris adquisitum; v. anche Wolf 1933, 366; Lehmann 1982, 204-205; Vendrand-Voyer 1983, 260; Schmetterer 2012, 46. Ritengono che la menzione del provvedimento adrianeo sia un’interpolazione D’Orgeval 1950, 87-88; La Rosa 1953, 54-55.

65 Pitting 1871, 42; Albertario 1931b, 12-13 (= Albertario 1933, 164-165); v. le obiezioni di Guarino 1941, 45 ss., il quale, proprio in considerazione del fatto che la genesi e la successiva disciplina del peculio castrense sono il risultato di interventi della cancelleria imperiale, considera insolito che una costituzione, cosi innovatrice della disciplina dell’istituto, venisse del tutto omessa dai giuristi, che solitamente avevano richiamato precedenti inter­venti in materia; cfr. D. 49.17.13, Pap. 16 quaest.; D. 49.17.16pr., Pap. 19 resp.; D. 49.17.19.3, Triph. 18 disp.; D. 38.2.22, Marc. 1 inst.; tit. Ulp. 20.10; lust. inst. 2.12.pr. Lo studioso, fra l’altro, trarrebbe un ulteriore indizio proprio nel passo delle Istituzioni di Giustiniano, che menziona interventi imperiali relativi solo all’id quod in castris adqui­situm est e non anche ai donativi ricevuti al momento della partenza.

66 Guarino 1941, 52 ss.

F 7 - D. 29.1.26

Nel passo si mette in evidenza che il privilegio di disporre per testamento in ordine al peculio castrense, riconosciuto al filius familias miles[423], si estingue nel caso in cui questi sia stato con­gedato con disonore.

Macro richiama in apertura la norma per cui è prevista l’estensione della validità del te­stamento dei soldati[424] per un anno dopo il congedo, ma solo per coloro che avevano ottenuto un congedo onorevole o per motivi di salute. Come il testamento del soldato, congedato con disonore, non gode della dilazione nella validità[425], così il filius familias miles, che è stato con­gedato per disonore, non può disporre per testamento del peculio castrense: i privilegi dei militari decadono nel caso di congedo “ignominiae causa’’.

Verosimilmente il giurista, dopo aver precisato quali beni formavano oggetto del peculio castrense, deve aver esaminato i poteri di disposizione delfiliusfamilias miles in ordine ad esso. L’affermazione in merito al ius testandi de castrensi verrebbe a precisare l’ambito di applica­zione del provvedimento di Adriano, che concedeva ai veterani la facoltà di disporre mortis causa del proprio peculio castrense[426]: il privilegio, introdotto dall’imperatore, sarebbe spettato solo ai soldati che fossero stati congedati onorevolmente, al termine del servizio, o per motivi di salute[427].

F. 8 - D. 38.12.1

In relazione alla facoltà di fare testamento (testamentifactio), riconosciuta al soldato condan­nato a morte, viene richiamata l’opinione di Paolo e di Menandro[428], i quali affermavano che gli si dovesse concedere di disporre per testamento e che, se fosse deceduto intestato, il suo patrimonio andasse ai parenti, purché la condanna fosse stata inflitta per un delitto militare, non per un delitto comune: si deroga al principio generale, in base al quale i beni dei con­dannati a morte erano confiscati[429].

Dal confronto con un passo del libro 45 del Commento all’editto di Ulpiano, si evince, pe­raltro, che la deroga al principio generale era prevista solo in relazione ai beni rientranti nel peculio castrense[430]. La ratio della limitazione andrebbe ravvisata nel fatto che la facoltà di te­stare, riconosciuta ai soldati condannati a morte, era concessa nell’ambito del particolare or­dinamento dei militari[431]: si intendeva verosimilmente favorire, con riferimento ai beni castrensi, la successione tra i commilitoni[432].

F 9 - D. 35.2.92

Nel passo si esamina, verosimilmente, la clausola dell’editto contenente le disposizioni in materia testamentum militis[433], come si evince dal confronto con D. 29.1.17.4, Gai. 15 ad ed prov.[434], in cui nel suo Commentario il giurista antonino analizza la medesima clausola.

Macro considera, infatti, il caso di un soldato che in un testamento, redatto senza l’osser­vanza delle formalità prescritte dal ius civile, dispone un legato per vindicationem pari alla metà dell’asse ereditario, e successivamente, una volta congedatosi, mediante una disposizione co­dicillare richiede che l’altra parte venga assegnata a Tizio.

Nel caso in cui il testatore fosse morto dopo l’anno successivo al congedo, l’erede avrebbe potuto, in base alla lexFalcidia, trattenere la quarta parte dell’eredità nei confronti di entrambi i beneficiarii[435], dal momento che il testatore sarebbe morto in un momento in cui il testa­mento non godeva più del regime privilegiato introdotto dalle costituzioni imperiali. Nel caso in cui il testatore fosse morto, invece, entro il suddetto termine, soltanto il beneficiario dei codicilli avrebbe sofferto la perdita della quarta parte, poiché il legato era stato disposto in un momento in cui il testatore non poteva avvalersi delle disposizioni inerenti al testamen­tum militis.

L’attenzione del giurista è rivolta, dunque, a precisare il principio che il privilegio ricono­sciuto ai soldati valesse fino al congedo e che il testamento, redatto in conformità ad esso, conservasse validità ancora per un anno dopo la cessazione dal servizio. La riduzione delle disposizioni a tutela dell’erede testamentario non si applicava al testamentum militis nel caso in cui il soldato fosse morto in servizio, o entro l’anno successivo al congedo. Tale limite, però, valeva soltanto per le disposizioni contenute in un testamento già redatto durante il servizio: di conseguenza, i codicilli disposti dal soldato congedato nell’anno successivo al con­gedo, dovevano adeguarsi al ius civile. La disposizione a favore di Tizio, pari alla metà del­l’eredità, doveva subire la riduzione prevista dalla lex Falcidia, non operando più il privilegio concesso ai soldati: si registra, dunque, un’evidente disparità di trattamento tra le disposizioni di ultima volontà poste in essere durante il servizio e quelle formulate, invece, prima o dopo di esso[436].

Dal confronto tra il passo di Macro e quello di Gaio emerge una differenza di qualche in­teresse: mentre la soluzione prospettata dal giurista antonino richiama un orientamento giu­risprudenziale prevalente (plerisque placet) e, quindi, rivela, indirettamente, che il principio affermato era in qualche misura messo in discussione (sia pure come orientamento minori­tario), Macro presenta un’interpretazione indiscussa, fondata su di un indirizzo oramai con­solidato della cancelleria imperiale[437], volto a garantire un significativo privilegio ai soldati[438].

<< | >>
Source: Alessandri Sergio (ed.). Aemilius Macer: De officio praesidis. Ad legem XX hereditatium. De re militari. De appellationibus. Roma – Bristol: L'Erma di Bretschneider,2020. — 198 p.. 2020
More legal literature on Laws.Studio

More on the topic De re militari libri II: