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Fragmenta Libri II sull’ufficio di preside

Libro I

[Sul preside e suoi collaboratori]

1. Macer, 1 de officio praesidis, D. 1.18.1 (Lenel, Macer 50)

Il nome di preside è generale e per tal motivo sono chiamati presidi anche i proconsoli e i le­gati di Cesare e tutti coloro che governano province, anche se siano senatori: il nome di pro­console è speciale.

2. Macer, 1 de officio praesidis, D. 1.22.3 (Lenel, Macer 51)

Se una stessa provincia, successivamente divisa, è posta sotto due presidi, come la Germania, la Mesia, colui che è originario dell’una avrà prestato servizio come collaboratore (del preside) nell’altra, né sembra che sia stato collaboratore (del preside) nella sua provincia.

3. Macer, 1 de officiopraesidis, D. 1.18.16 (Lenel, Macer 52)

Con un senatoconsulto si dispone che sia esercitata la giurisdizione con molta limitazione per quei negozi che hanno concluso i governatori provinciali, i loro accompagnatori o liberti, prima che siano giunti nella provincia, così che siano restituite le azioni, che per tale ragione non sono state esercitate, una volta che qualcuno di loro abbia lasciato la provincia. Se, tut­tavia, qualcosa si è verificato contro la sua volontà, come nel caso in cui ha subito iniuria o furto, deve essere detto diritto a suo favore fino a che sia instaurato il giudizio e la cosa sot­tratta sia esibita e depositata o sia promesso con garanzia che (il convenuto) comparirà o che sarà esibita la cosa.

[De mandata iurisdictione]

4. Macer, 1 de officio praesidis, D. 1.21.4 (Lenel, Macer 53)

Cognitio de suspectis tutoribus mandari potest. immo etiam ex mandata generali iurisdictione propter utilitatem pupillorum eam contingere constitutum est in haec verba: ‘Imperatores Severus et Antoninus Braduae proconsuli Africae. Cum propriam iurisdictionem legatis tuis dederis, consequens est, ut etiam de suspectis tutoribus possint cognoscere'.

1. Ut possessio bonorum detur, vel si cui damni infecti non caveatur ut is possidere iubeatur, aut ventris nomine in possessionem mulier, vel is cui legatum est le­gatorum servandorum causa in possessionem mittatur, mandari potest.

possint F2; damni F2; intacti F1; possidere F.

[De restitutionibus]

5. Macer, 1 de officio praesidis, D. 4.4.43 (Lenel, Macer 54)

De aetate eius, qui se maiorem annis viginti quinque dicit, causa cognita probandum est, quia per eam probationem in integrum restitutioni eiusdem adulescentis et aliis causis praeiudicatur.

Marcellus Mo., Macer dett. Mo., Marcellus libro primo de officio praesidis inscr. F (cuius libri in ind. Flor, non fit mentio), Macer dett. Lenel (cfr. Lenel 1889.I, 634); que F1.

6. Macer, 1 de officiopraesidis, D. 29.2.61 (Lenel, Macer 55)

Si minor annis, posteaquam ex parte heres exstitit, in integrum restitutus est, divus Severus constituit, ut eius partis onus coheres suscipere non cogatur, sed bonorum possessio creditoribus detur.

exstitit F2.

De officio praesidis libri II. Fragmenta

[Sulla giurisdizione delegata]

4. Macer, 1 de officio praesidis, D. 1.21.4 (Lenel, Macer 53)

La cognizione sui tutori sospetti può essere delegata. Anzi che essa, per il vantaggio dei pupilli, spetti anche in base alla delega generale di giurisdizione è stato stabilito con queste parole: ‘Gli imperatori Severo e Antonino a Bradua proconsole (della provincia) d’Africa. Dal mo­mento che hai dato la tua giurisdizione ai tuoi legati, è conseguente che possano conoscere anche nei confronti dei tutori sospetti'. 1. Si può delegare che sia dato il possesso dei beni, o se non si presta garanzia a favore di qualcuno per danno temuto, o perché sia immessa nel possesso una donna a vantaggio del nascituro, o perché sia immesso nel possesso colui a favore del quale è stato disposto un legato, al fine di custodire i beni (oggetto) dello stesso legato.

[Sulle restituzioni]

5. Macer, 1 de officio praesidis, D. 4.4.43 (Lenel, Macer 54)

Riguardo all'età di colui, che afferma di essere maggiore di venticinque anni, deve esservi un accertamento (giudiziario) della situazione giuridica, poiché attraverso quell'accertamento si decide pregiudizialmente sul ripristino della situazione pregressa dello stesso adolescente e su altre situazioni giuridiche.

6. Macer, 1 de officiopraesidis, D. 29.2.61 (Lenel, Macer 55)

Se un minore di età, dopo essere stato riconosciuto erede parziale, ottenne il ripristino della situazione pregressa, il divo Severo stabilì che il coerede non fosse costretto ad assumersi l'onere della sua parte, ma fosse concesso ai creditori il possesso dei beni (ereditati da lui).

Liber II

[De criminibus]

7. Macer, 2 de officiopraesidis, D. 48.3.7 (Lenel, Macer 56)

Solent praesides provinciarum, in quibus delictum est, scribere ad collegas suos, ubi factores agere di­cuntur, et desiderare, ut cum prosecutoribus ad se remittantur: et id quoque quibusdam rescriptis de­claratur.

ubi corr. regentes provincias in quibus?

8. Macer, 2 de officiopraesidis, D. 48.19.12 (Lenel, Macer 57)

Quod ad statum damnatorum pertinet, nihil interest, iudicium publicum fuerit nec ne: nam sola sen­tentia, non genus criminis spectatur. itaque hi, in quos animadverti iubetur quive ad bestias dantur, confestim poenae servi fiunt.

hi in F2, his F1.

[De municipiis]

9. Macer, 2 de officio praesidis, D. 50.5.5 (Lenel, Macer 58)

A decurionatu, quamvis hic quoque honor est, ad alium honorem nullam vacationem tribuendam Ul­pianus respondit.

10. Macer, 2 de officiopraesidis, D. 50.10.3 (Lenel, Macer 59)

Opus novum privato etiam sine principis auctoritate facere licet, praeterquam si ad aemulationem al­terius civitatis pertineat vel materiam seditionis praebeat vel circum theatrum vel amphitheatrum sit. 1. Publico vero sumptu opus novum sine principis auctoritate fieri non licere constitutionibus declara­tur.

2. Inscribi autem nomen operi publico alterius quam principis aut eius, cuius pecunia id opus fac­tum sit, non licet.

circus vel? Mo.; aut corr. et?

De officio praesidis libri II. Fragmenta

Libro II

[Sui crimini]

7. Macer, 2 de officiopraesidis, D. 48.3.7 (Lenel, Macer 56)

I presidi delle province, nelle quali si è consumato un delitto, sono soliti scrivere ai loro col­leghi, dove si dice che agiscono gli autori (del delitto), e desiderare che siano loro inviati sotto scorta: e ciò è dichiarato anche in alcuni rescritti.

8. Macer, 2 de officio praesidis, D. 48.19.12 (Lenel, Macer 57)

Per quel che riguarda la condizione giuridica dei condannati non rileva se il giudizio sia stato o meno pubblico. Infatti, si considera solo la sentenza, non il genere di crimine. Perciò coloro, ai quali è inflitta la morte o coloro che sono dati alle belve, diventano immediatamente schiavi della pena.

[Sui municipi]

9. Macer, 2 de officiopraesidis, D. 50.5.5 (Lenel, Macer 58)

Ulpiano risponde che non deve essere concesso nessun intervallo tra il decurionato e un altro onore, sebbene anch’esso sia un onore.

10. Macer, 2 de officiopraesidis, D. 50.10.3 (Lenel, Macer 59)

È consentito al privato realizzare un’opera nuova anche senza l'autorizzazione del principe, ad eccezione del caso in cui comporti rivalità con un’altra città oppure offra materia di rivolta, oppure sia un circo, un teatro o un anfiteatro. 1. È stabilito, invece, dalle costituzioni che non è consentito che sia realizzata con denaro pubblico un’opera nuova senza l’autorizzazione del principe. 2. Non è lecito, inoltre, iscrivere su di un’opera pubblica il nome di un altro se non del principe o di colui con il denaro del quale sia stata realizzata quell’opera.

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Source: Alessandri Sergio (ed.). Aemilius Macer: De officio praesidis. Ad legem XX hereditatium. De re militari. De appellationibus. Roma – Bristol: L'Erma di Bretschneider,2020. — 198 p.. 2020
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