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Introduzione

La tassa del 5% sulle eredità e legati (vicesima hereditatium), che gravava sui cittadini[135], fu in­trodotta da Augusto[136] - nonostante l’opposizione, soprattutto del ceto senatorio, che il prov­vedimento aveva sollevato[137] [138] - nel 6 d.C.

con la lex vicesimae hereditatiumf al fine di sovvenzio­nare l'aerarium militare, cassa destinata a pagare i praemia militiae, cioè i premi per i veterani che si congedavano[139].

Le disposizioni della legge sono andate quasi completamente perdute[140]; è possibile, però, operare una ricostruzione plausibile - almeno per il caput relativo alle modalità di apertura delle tavole testamentarie - alla luce delle disposizioni tradite nelle Pauli sententiae[141]. È verosimile che la legge contenesse, in primo luogo, norme relative ai soggetti sui quali gravava la tassa[142]: tutti

i cittadini, fatta eccezione dei parenti stretti[143] e dei poveri[144]. Dovevano essere contenute, inol­tre, disposizioni relative all’apertura del testamento, ai termini da osservare, nonché al pri­vilegio dell’amministrazione imperiale rispetto ai privati relativamente alle somme dovute a titolo di tassa[145]. Proprio al fine di garantirne la riscossione, era prescritta l’apertura pubblica del testamento, che doveva essere effettuata in presenza di tutti i soggetti interessati a pren­derne visione[146], davanti, inizialmente, al pretore, ma l’incarico poteva essere delegato a ma­gistrati in carica nella località in cui era stato redatto il testamento[147], in difetto erano previste sanzioni pecuniarie[148]. Le operazioni di apertura e lettura pubblica del testamento si dove­vano eseguire entro determinati termini, tra il terzo e il quinto giorno successivo alla morte del testatore[149].

In merito alle modalità della riscossione della tassa, Augusto non deve aver introdotto un sistema diretto, ma si deve essere affidato, come per le altre tasse, ad appaltatori16 e l’istitu­zione di un procurator XX hereditatium in età flavia17 non deve aver comportato necessaria­mente l’assunzione della riscossione della tassa sull’eredità direttamente da parte dell’amministrazione imperiale, ma, più verosimilmente, solo l’introduzione di uno specifico organo di controllo sull’attività dei publicanils. Nel II secolo d.C., al più tardi durante il prin­cipato di Antoninio Pio, per distretti diversi da Roma furono introdotti in Italia dei procuratori regionali, i quali sono attestati fino alla metà del III secolo d.C.19, e, per le province, procura­tori territorialmente competenti in tali ambiti20.

Di recente21, soprattutto alla luce delle documentazione papiracea, è stata messa in di­scussione la tesi, quasi unanimemente condivisa22, in base alla quale durante il principato di Traiano, o al più tardi di Adriano, sarebbe stata attuata una riforma, che avrebbe introdotto la riscossione diretta da parte dei funzionari imperiali in luogo del sistema fondato sull’ap­palto: la documentazione, invece, invita a proporre interpretazioni più caute o, comunque, meno generalizzanti, dal momento che in Egitto per la riscossione sia della vicesima libertatis sia della vicesima hereditatium sembrerebbero attestati come ancora operanti appaltatori dopo la metà del II d.C.23.

versamenti con rescritti, le tavole, tuttavia, devono essere aperte dai presenti entro tre o cinque giorni: anche dagli assenti entro quei giorni, se sopraggiunti: infatti, non rileva che vi sia un ritardo tanto per gli eredi e legatari o libertà quanto per la tassa necessaria». Nonostante nel testo delle sententiae si faccia riferimento a disposizioni aggiuntive, introdotte con rescritti imperiali, si può ipotizzare che un nucleo originario di prescrizioni sui termini di apertura del testamento fosse già inserito nella lex Iulia.

16 De Laet 1947, 32; De Laet 1949, 372; Cimma 1981, 142 e nt.

205, danno risalto, però, al fatto che le notizie relative all’appalto della vicesima hereditatium sono assai scarse; cfr. Plin. ep. 7.14.1; Plin. paneg. 37.7 e 39.5.

17 Pflaum 1950, 51; Pflaum 1974, 15, menziona tra i nuovi procuratores di ceto equestre introdotti da Domiziano un procurator ducenarius competente per la vicesima hereditatium, la cui competenza si estendeva a tutta l’Italia; v anche Eck 1999a, 138. Diversamente Boulvert 1970, 258, il quale ritiene la competenza del procuratore estesa a tutto l’impero.

18 Così Eck 1999a, 136, il quale ipotizza che la nomina di un apposito procurator per la vicesima hereditatium possa essere stata conseguenza delle lamentele dei cittadini contro l’operato dei publicani, come attestato durante il 58 d.C.

19 Eck 1999a, 137 ss. (con bibliografia) e, in part., per il rango dei procuratori regionali, 142-143. Demicheli 2006, 308 ss. sulla scia di Levi 1968, 516, ipotizza che anche dopo l’istituzione dei procuratori regionali, quello con sede a Roma potesse continuare ad esercitare un potere di supervisione sulla riscossione della tassa in tutta l’Italia.

20 Hirschfeld 1877, 65-66; Hirschfeld 1905, 99; Pflaum 1974, 20 ss.

21 Demicheli 2006, 303 ss.

22 Hirschfeld 1877, 63-64; Hirschfeld 1905, 100 e nt. 2; Rostovtzeff 1903, 383 ss. e 498 ss.; De Laet 1947, 32; Pflaum 1950, 55; Wesener 1958, 2477; Boulvert 1970, 133; Cagnat 1977, 638; Cimma 1981, 142-143.

23 Cfr. P.Oxy. XX, 2265; P.Ross.Georg. II, 26. Il primo documento (P.Oxy. XX, 2265) è una lettera del prefetto d’Egitto Ateio Nepote agli strateghi dell’Alto Egitto affinché fosse prestata assistenza agli agenti (πραγματευταί) di Fuzio Secondo, appaltatore della vicesima libertatis; v. Eck 1977, 201 ss. (= Eck 1995, 344 ss.), il quale fornisce una ricostruzione differente rispetto a quella proposta dagli editori, i quali, al contrario, ritenevano che Fuzio Se­condo fosse un procurator vicesimae libertatis; v anche Demicheli 2006, 304.

Il secondo documento (P.Ross.Georg II, 26,7-18), invece, è una lettera, indirizzata da due appaltatori per la riscossione della vicesima hereditatis, con la la quale questi ultimi per il tramite dell’àòiotrcmp Giulio si rivolgono al liberto imperiale Elio Afrodito: dal mo­mento che il procurator Cosmo aveva loro comunicato che i testamenti nel νομός Arsinoite dovevano essere aperti alla presenza del liberto imperiale, essi lo pregano di attendere che fossero presenti i loro agenti (πραγματευταί); per ulteriori dettagli, v Amelotti 1966a, 43-44 e 264-265; Eck 1999a,145; Demicheli 2006, 305 (con bibliografia).

A partire dalla metà del terzo III d.C. non si possiedono più testimonianze della tassa del 5% sulle eredità: essa sarebbe stata verosimilmente abolita a seguito delle riforme attuate da Diocleziano[150].

L’opera, l’unica a noi nota di commento alla legge[151], deve essere stata composta da Macro dopo l’abolizione da parte di Macrino del provvedimento di Caracalla[152], il quale aveva disposto il raddoppio dell’aliquota, prevedendo un prelievo pari al 10%[153]. Di conseguenza, la data di composizione dell’opera va collocata in un momento successivo al 217 d.C., anno dell’av­vento al principato di Macrino[154]. Dell’opera di Macro sono conservati nei Digesta solo cinque frammenti: quattro (D. 2.15.13; D. 50.16.154; D. 28.1.7.; D. 11.7.37) appartenenti al I libro e uno (D. 35.2.68) appartenente al II[155].

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Source: Alessandri Sergio (ed.). Aemilius Macer: De officio praesidis. Ad legem XX hereditatium. De re militari. De appellationibus. Roma – Bristol: L'Erma di Bretschneider,2020. — 198 p.. 2020
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