Fragmenta Libri II sulla legge della ventesima delle eredità
Libro I
1. Macer 1 ad legem vicensimam hereditatium, D. 2.15.13. (Lenel, Macer 45)
A nessuno dei procuratori del principe è consentito transigere, senza averlo consultato.
2. Macer 1 ad legem vicensimam, D. 50.16.154 (Lenel, Macer 46)
I mille passi devono essere calcolati non dal miliario della città, ma dalle aree edificate dei sobborghi.
3. Macer 1 ad legem vicensimam hereditatium, D. 28.1.7 (Lenel, Macer 47)
Se il muto o il sordo abbiano ottenuto dal principe che sia loro consentito fare testamento, il testamento è valido.
4. Macer 1 ad legem vicensimam hereditatium, D. 11.7.37 (Lenel, Macer 48)
È considerata spesa funeraria tutto ciò che viene speso per la salma come, ad esempio, ciò che è stato erogato per gli unguenti e il prezzo del luogo in cui il defunto è stato sepolto, e le imposte, se siano previste, o (il prezzo) del sarcofago e del trasporto: e ritengo che è spesa funeraria tutto ciò che sia stato impiegato per la salma prima che sia sepolta. 1. Il divo Adriano ha poi risposto che il sepolcro è il monumento che è stato eretto per difendere il luogo, in cui la salma è stata deposta. Perciò, se il testatore abbia disposto di edificare qualcosa di (più) ampio, come porticati circostanti, questi non sono spese sostenute per il funerale.
Liber II
5. Macer, 2 ad legem vicesimam hereditatis, D. 35.2.68 (Lenel, Macer 49)
Computationi in alimentis faciendae hanc formam esse Ulpianus scribit, ut a prima aetate usque ad annum vicesimum quantitas alimentorum triginta annorum computetur eiusque quantitatis Falcidia praestetur, ab annis vero viginti usque ad annum vicesimum quintum annorum viginti octo, ab annis viginti quinque usque ad annos triginta annorum viginti quinque, ab annis triginta usque ad annos triginta quinque annorum viginti duo, ab annis triginta quinque usque ad annos quadraginta annorum viginti.
ab annis quadraginta usque ad annos quinquaginta tot annorum computatio fit, quot aetati eius ad annum sexagesimum deerit remisso uno anno: ab anno vero quinquagesimo usque ad annum quinquagesimum quintum annorum novem, ab annis quinquaginta quinque usque ad annum sexageÂsimum annorum septem, ab annis sexaginta, cuiuscumque aetatis sit, annorum quinque. eoque nos iure uti Ulpianus ait et circa computationem usus fructus faciendam. solitum est tamen a prima aetate usque ad annum trigesimum computationem annorum trigintafieri, ab annis vero triginta tot annorum computationem inire, quot ad annum sexagesimum deesse videntur, numquam ergo amplius quam triÂginta annorum computatio initur. sic denique et si rei publicae usus fructus legetur, sive simpliciter sive ad ludos, triginta annorum computatio fit. 1. Si quis ex heredibus rem propriam esse contendat, deinde hereditariam esse convincatur, quidam putant eius quoque Falcidiam non posse retineri, quia nihil intersit, subtraxerit an hereditariam esse negaverit: quod Ulpianus recte improbat.vicesima Macer; tot vid. delere voluisse F2; deerunt Brenkmann; numquam vero minus quam decem ins. Ferrini; ab annis autem sexaginta annorum quinque secundum B ins. Mo.; fit om. F1; vicesimam Macer; improbat F1, probat F2.
Ad legem vicensimam hereditatium libri II. Fragmenta
Libro II
5. Macer 2 ad legem vicesimam hereditatium, D. 35.2.68 (Lenel, Macer 49)
Ulpiano scrive che nel calcolo da eseguirsi negli alimenti questa è la tabella, dalla prima età fino al ventesimo anno la quantità degli alimenti sia calcolata per trenta anni e di quella quanÂtità la ventesima sia pagata, dai venti anni fino al venticinquesimo, invece, per ventotto anni, dai venticinque anni fino ai trenta per venticinque anni, dai trenta anni fino ai trentacinque per ventidue anni, dai trentacinque anni fino ai quaranta per venti anni. Dai quaranta anni fino ai cinquanta il calcolo sia fatto per tanti anni, quanti alla sua età manchino fino al sesÂsantesimo anno, detratto uno: ma dall’anno cinquantesimo fino al cinquantacinquesimo per nove anni, dai cinquantacinque anni fino al sessantesimo anno per sette anni, dai sessanta anni, di qualunque età sia, per cinque anni.
E Ulpiano ha affermato che noi usiamo quella regola, e che deve essere fatto approssimativamente il calcolo dell’usufrutto. Tuttavia, dalla prima età fino al trentesimo anno si suole fare il calcolo per trenta anni, ma dai trenta anni si inizia il calcolo di tanti anni, quanti sembrano mancare fino al sessantesimo anno [mai, però, meno di dieci; poi dai sessanta anni cinque]. Perciò, il calcolo non è mai considerato superiore a trenta anni. Così, infine, anche se l’usufrutto sia stato lasciato come legato a favore di una municipalità, sia senza oneri sia ai fini dei giochi, il calcolo è fatto per trenta anni. 1. Se qualÂcuno degli eredi afferma che una cosa sia propria, poi sia dimostrato che essa rientri nel paÂtrimonio ereditario, alcuni ritengono che non possa essere trattenuta anche la la tassa del 5% di essa, poichĂ© non rileva che l’abbia sottratta o abbia negato che rientri nel patrimonio ereÂditario: tesi che Ulpiano correttamente non condivide.