<<
>>

Introduzione

Del de re militari, opera scritta probabilmente durante il principato di Severo Alessandro[156], at­traverso la tradizione dei Digesta sono pervenuti sette frammenti[157], dei quali solo D.

49.16.12 appartiene al I libro. D. 49.16.12 e D. 49.16.13 sono gli unici frammenti riportati nei Digesta giustinianei sotto il titolo “de re militari’’ (D. 49.16), gli altri sono stati collocati sotto altri titoli[158].

Dal contenuto dell’unico frammento pervenutoci dal I libro si può ipotizzare che in esso si esaminassero doveri, poteri e funzioni dei militari preposti al comando di un esercito dislocato in provincia. Nel II libro, poi, la trattazione dei privilegi concessi ai militari, quali il peculium castrense e il testamentum militis, va di pari passo con quella relativa alla repres­sione dei crimini militari. Tutta la pratica ha la medesima fonte normativa, la legislazione imperiale[159].

L’opera rientra in un genere letterario destinato a una certa fortuna nella giurisprudenza fra il II e il III secolo d.C.[160]. Nella seconda metà del II sec. d.C. il primo giurista a dedicare uno scritto autonomo de re militari[161] è Tarrunteno Paterno[162], responsabile dell’ufficio ab epis­tulis latinis durante il principato di Marco Aurelio, prefetto del pretorio dal 179 al 183 d.C., rimosso e condannato a morte da Commodo[163]. Della sua opera, in quattro libri[164], nei Digesta sono conservati, oltre alla citazione presente nel I libro di Macro[165], solo due frammenti, D. 50.6.7(6) e D. 49.16.7, appartenenti rispettivamente al I e al II libro[166]: il primo riporta un elenco di soggetti esentati dai munera più gravosi, il secondo riguarda la repressione dei cri­mina militari[167].

Al giurista Giulio Paolo[168] è attribuito un liber singularis de poenis militum[169], di cui oltre due citazioni di Macro (D. 38.12.1 e D. 49.16.13.5) ci sono pervenuti tre frammenti D. 47.17.3, D.

48.3.8 e D. 46.16.14[170]. Dai pochi elementi che è dato conoscere si può ipotizzare che si trattava di uno scritto specialistico, dedicato alle sanzioni da infliggere ai soldati[171].

De re militari libri II. Introduzione

Probabilmente non prima del principato di Settimio Severo[172] deve essere stato composto da Tertulliano[173] un liber singularis de peculio castrensi[174]: dell’opera ci sono pervenuti solo tre frammenti, D. 49.17.4; D. 29.1.23 e D. 29.1.33, e una citazione in C. 5.70.7.1a.

I Digesta contengono, infine, ampi squarci dei quattro libri de re militari di Arrio Menan­dro[175]: un’opera scritta probabilmente durante il principato di Caracalla[176], della quale, con tre citazioni di Macro, ci sono pervenuti dieci frammenti: l’attenzione del giurista è incentrata prevalentemente sul trattamento penale dei soldati[177].

<< | >>
Source: Alessandri Sergio (ed.). Aemilius Macer: De officio praesidis. Ad legem XX hereditatium. De re militari. De appellationibus. Roma – Bristol: L'Erma di Bretschneider,2020. — 198 p.. 2020
More legal literature on Laws.Studio

More on the topic Introduzione:

  1. Preface