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Fragmenta Libri II sull’esperienza militare

Libro I

[Sui compiti di coloro che sono a capo di un esercito]

1. Macer, 1 de re militari, D. 49.16.12 (Lenel, Macer 60)

Il compito di colui che dirige un esercito consiste non solo nel dare, ma anche nell’osservare la disciplina.

1. Anche Paterno ha scritto che colui, che sia consapevole di essere a capo di una forza armata, deve concedere permessi con molta moderazione, non deve autorizzare che un cavallo militare sia condotto fuori dalla provincia, non deve inviare un soldato a pesca o a caccia per fini privati. Infatti, nel regolamento di disciplina di Augusto si dispone in questo modo: ‘Anche se so che non è inopportuno che i soldati eseguano lavori artigianali, temo tut­tavia che, se avrò permesso qualcosa che sia di utilità mia o tua, non sia rispettato in quell’at­tività un limite, che io ritenga tollerabile’. 2. È compito dei tribuni o di coloro, che sono preposti all’esercito, tenere negli accampamenti i soldati, condurli fuori per esercitazione, ricevere le chiavi delle porte, controllare di tanto in tanto le sentinelle, occuparsi dell’ap­provvigionamento dei commilitoni, controllare (la qualità) del grano, reprimere la frode dei misuratori, punire i delitti nei limiti della propria autorità, essere spesso presente nel quartiere generale, ascoltare le lamentele dei commilitoni, visitare gli ammalati.

Liber II

[De commercio agrorum]

2. Macer, 2 de re militari, D. 49.16.13pr.-2 (Lenel, Macer 61)

Milites agrum comparare prohibentur in ea provincia, in qua bellica opera peragunt, scilicet ne studio culturae militia sua avocentur, et ideo domum comparare non prohibentur, sed et agros in alia, provincia, comparare possunt, ceterum in ea provincia, in quam propter proelii causam venerunt, ne sub alieno quidem nomine eis agrum comparare licet: alioquin fisco vindicabitur.

1. Is autem, qui contra disci­plinam agrum comparaverit, si nulla de ea re quaestione mota missionem acceperit, inquietari prohi­betur. 2. Illud constat huius praescriptionis commodum ad eos, qui ignominiae causa missi sunt, non pertinere, quod praemii loco veteranis concessum intellegitur: et ideo et ad eum, qui causaria missus est, potest dici pertinere, cum huic quoque praemiun praestatur.

comum F1; in qua F; belli dett. Mo,; proemi loco F2.

[De missionibus]

3. Macer 2 de re militari, D. 49.16.13.3 (Lenel, Macer 62)

Missionum generales causae sunt tres: honesta causaria ignominiosa. honesta est, quae tempore militiae impleto datur: causaria, cum quis vitio animi vel corporis minus idoneus militiae renuntiatur: igno­miniosa causa est, cum quis propter delictum sacramento solvitur. et is, qui ignominia missus est, neque Romae neque in sacro comitatu agere potest. et si sine ignominiae mentione missi sunt, nihilo minus ignominia missi intelleguntur.

animo F1.

De re militari libri II. Fragmenta

Libro II

[Sul commercio dei beni fondiari]

2. Macer, 2 de re militari, D. 49.16.13pr.-2 (Lenel, Macer 61)

Ai soldati è proibito acquistare un fondo nella provincia, nella quale essi svolgono attività belliche, evidentemente al fine di evitare che per l’impegno nell’agricoltura siano distolti dal proprio compito militare, e perciò non è loro proibito acquistare una casa. Ma possono ac­quistare anche fondi in un’altra provincia. Del resto nella provincia, nella quale sono giunti a causa della guerra, non è loro lecito acquistare un fondo neppure a nome di un altro: al contrario, il fondo sarà rivendicato al fisco. 1. Ma è proibito che sia molestato colui, che contro la disciplina abbia comprato un fondo, se, non essendo stato avviata nessuna contestazione al riguardo, abbia ricevuto il congedo. 2. È noto che il vantaggio di questa prescrizione non riguarda coloro che sono stati congedati per disonore, poiché si comprende che è stato con­cesso ai veterani a titolo di premio: e perciò si può affermare che spetti anche a colui che è stato congedato per malattia, dal momento che il premio è concesso anche a costui.

[Sui congedi]

3. Macer, 2 de re militari, D. 49.16.13.3 (Lenel, Macer 62)

Le motivazioni generali di congedi sono tre: onorevole, per motivi di salute, disonorevole. È onorevole quello che è concesso una volta che sia stato portato a termine il periodo di servizio militare; per motivi di salute, quando qualcuno viene dichiarato inidoneo al servizio militare per un difetto mentale o fisico; è motivazione disonorevole, quando qualcuno a causa di un delitto rompe il giuramento. E colui, che è stato congedato con disonore, non può svolgere un’attività né a Roma né al seguito dell’imperatore. E anche se sono stati congedati senza menzione del disonore, non di meno sono ritenuti congedati con disonore.

[De delictis militum]

4. Macer, 2 de re militari, D. 49.16.13.4-6 (Lenel, Macer 63)

Inreverens miles non tantum a tribuno vel centurione, sed etiam a principali coercendus est. nam eum, qui centurioni castigare se volenti restiterit, veteres notaverunt: si vitem tenuit, militiam mutat: si ex industria fregit vel manum centurioni intulit, capite punitur. 5. Eius fugam qui, cum sub custodia vel in carcere esset, discesserit, in numero desertorum non computandam Menader scripsit, quia custodiae refuga, non militiae desertor est. eum tamen, qui carcere effracto fugerit, etiamsi ante non deseruerit, capite puniendum Paulus scripsit. 6. Desertorem, qui a patre suo fuerat oblatus, in deteriorem militiam divus Pius dari iussit, ne videatur, inquit, pater ad supplicium filium optulisse. item divus Severus et Antoninus eum, qui post quinquennium desertionis se optulit, deportari iusserunt. quod exemplum et in ceteris sequi nos debere Menander scripsit.

eius fugam... computandam] refugam... computandum van de Water; filium om. F1; divi edd.

5. Macer, 2 de re militari, D. 48.19.14 (Lenel, Macer 64)

Quaedam delicta pagano aut nullam aut leviorem poenam irrogant, militi vero graviorem. nam si miles artem ludicramfecerit vel in servitutem se venire passus est, capite puniendum Menander scribit.

artem F2.

[De peculio castrensi]

6. Macer, 2 de re militari, D. 49.17.11 (Lenel, Macer 65)

Castrense peculium est, quod a parentibus vel cognatis in militia agenti donatum est vel quod ipse filius familias in militia adquisiit, quod, nisi militaret, adquisiturus non fuisset. nam quod erat et sine militia adquisiturus, id peculium eius castrense non est.

agenti F cum B, in militiam eunti Fitting.

De re militari libri II. Fragmenta [Sui delitti dei soldati]

4. Macer, 2 de re militari, D. 49.16.13.4-6 (Lenel, Macer 63)

Il soldato irrispettoso deve essere punito non solo dal tribuno o dal centurione, ma anche dal preposto. Infatti gli antichi hanno censurato colui, che abbia opposto resistenza al centurione che voleva punirlo: se gli ha trattenuto il tralcio di vite, cambia unità militare; se deliberata­mente ha colpito il centurione o gli ha messo le mani addosso, è mandato a morte. 5. Menan­dro ha scritto che la fuga di colui, che, essendo sotto sorveglianza o in carcere, sia andato via, non deve essere ascritta al novero di quella dei disertori, poiché è un fuggiasco dalla sorveglianza, non disertore dal servizio militare. Paolo ha scritto che, tuttavia, colui che sia fuggito dopo aver spezzato le sbarre, anche se in precedenza non abbia disertato, deve essere mandato a morte. 6. Il divo Pio ha disposto che il disertore, il quale era stato consegnato dal proprio padre, sia assegnato ad un servizio militare di livello inferiore, affinché non sembri, ha detto, che il padre abbia consegnato il proprio figlio al supplizio. Parimenti il divo Severo e Antonino hanno ordinato che colui il quale, dopo un quinquennio di diserzione, si sia con­segnato, sia deportato. Menandro ha scritto che noi dobbiamo seguire questo esempio anche in altri casi.

5. Macer, 2 de re militari, D. 48.19.14 (Lenel, Macer 64)

Alcuni delitti determinano per colui che non è militare o nessuna pena o una più lieve, ma una più grave per il soldato.

Infatti, se un soldato abbia fatto l’istrione o abbia accettato di es­sere venduto in schiavitù, Menandro scrive che deve essere mandato a morte.

[Sul peculio castrense]

6. Macer, 2 de re militari, D. 49.17.11 (Lenel, Macer 65)

Peculio castrense è ciò che è donato dai genitori o dai parenti a colui che opera nel servizio militare, oppure ciò che lo stesso figlio di famiglia ha acquistato nel servizio militare, che non avrebbe acquistato se non avesse militato. Infatti, ciò che avrebbe acquistato anche senza servizio militare non è suo peculio castrense.

[De testamento militis]

7. Macer, 2 militarium, D. 29.1.26 (Lenel, Macer 66)

Testamenta eorum, qui ignominiae causa missi sunt, statim desinunt militari iure valere, quod anni spatium testamentis eorum, qui honestam vel causariam missionem meruerunt, tribuitur, ius testandi de castrensi, quod filiis familias militantibus concessum est, ad eos, qui ignominiae causa missi sunt, non pertinet, quod hoc praemii loco merentibus tributum est.

quae F1; desinant F; meruerunt F2; castrensi peculio add. F2.

8. Macer 2, de re militari, D. 38.12.1 (Lenel, Macer 67)

Militi, qui capite puniri meruit, testamentum facere concedendum Paulus et Menander scribunt eiusque bona intestati, si punitus sit, ad cognatos eius pertinere, si tamen ex militari delicto, non ex communi punitus est.

qui om. F1.

9. Macer, 2 de re militari, D. 35.2.92 (Lenel, Macer 68)

Si miles testamento facto partem dimidiam hereditatis suae tibi restitui iusserit, deinde post missionem factis codicillis alteram partem Titio restitui rogaverit: si quidem post annum missionis suae decesserit, et tibi et Titio heres partem quartam retinebit, quia eo tempore testator decessit, quo testamentum eius ad beneficium principale pertinere desierat: si vero intra annum missionis decesserit, solus Titius de­ductionem partis quartae patietur, quia eo tempore fideicommissum ei relictum est, quo testator iure militari testari non potuit.

desiderat F2.

De re militari libri II. Fragmenta [Sul testamento del soldato]

7. Macer, 2 militarium, D. 29.1.26 (Lenel, Macer 66)

I testamenti di coloro, che sono stati congedati per ignominia, immediatamente cessano di aver efficacia secondo il diritto militare, poiché il periodo di un anno è attribuito ai testamenti di coloro che hanno ottenuto un congedo onorevole o per motivi di salute. Il diritto di dis­porre per testamento del (peculio) castrense, che è stato concesso ai figli di famiglia che prestano servizio militare, non spetta a coloro i quali sono stati congedati per ignominia, poiché ciò è stato attribuito ai meritevoli a titolo di premio.

8. Macer, 2 de re militari, D. 38.12.1 (Lenel, Macer 67)

Paolo e Menandro scrivono che al soldato, che ha meritato di essere punito con la pena ca­pitale, si deve concedere di fare testamento e che i beni di colui che è morto senza testamento, se sia stato punito, spettano ai suoi parenti, nel caso in cui però sia stato punito per un delitto militare, non per un (delitto) comune.

9. Macer, 2 de re militari, D. 35.2.92 (Lenel, Macer 68)

Se il soldato, dopo aver fatto testamento, abbia disposto che metà della sua eredità ti sia resti­tuita e poi dopo il congedo, fatti dei codicilli, abbia chiesto che sia restituita l’altra parte a Tizio: se, invero, dopo un anno dal suo congedo sarà morto, l’erede tratterrà e nei tuoi con­fronti e in quelli di Tizio la quarta parte, poiché il testatore morì in un tempo in cui il suo testamento aveva cessato di godere del beneficio concesso dal principe: se, invece, sarà morto entro l’anno dal congedo, solo Tizio subirà la deduzione della quarta parte, poiché il fede- commesso gli fu lasciato nel periodo in cui il testatore non potè fare testamento in base al diritto militare.

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Source: Alessandri Sergio (ed.). Aemilius Macer: De officio praesidis. Ad legem XX hereditatium. De re militari. De appellationibus. Roma – Bristol: L'Erma di Bretschneider,2020. — 198 p.. 2020
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